Ricorso per cassazione fondato su atti processuali e onere di specificità (Cass. civ. Sez. III n. 14195 del 22.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censura il travisamento o l’erronea interpretazione di un atto processuale si fonda su tale atto e impone al ricorrente di indicarlo in modo specifico, trascrivendone o riassumendone il contenuto, indicando la fase di produzione e il fascicolo di allegazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ. Il motivo che non si confronti con la ratio decidendi è inammissibile ex art. 366 n. 4 cod. proc. civ. L’omessa allegazione della reiterazione analitica delle richieste istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni integra autonoma causa di inammissibilità ex art. 366, n. 3, cod. proc. civ. Il difetto di prova dell’esecuzione dei lavori, contestati dall’amministrazione, rende superfluo l’accertamento del requisito di sussidiarietà della domanda di ingiustificato arricchimento.
Il Fatto
La società appaltatrice convenne in giudizio il Comune esponendo di avere ricevuto in appalto la gestione dei servizi cimiteriali, di avere eseguito lavori per un importo determinato e di non aver ottenuto alcun compenso. Chiese in via principale la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma; in via subordinata la condanna all’equo indennizzo per ingiustificato arricchimento.
Il Comune eccepì che i lavori non erano stati mai autorizzati. Il Tribunale rigettò la domanda di adempimento e dichiarò inammissibile quella di arricchimento per difetto del requisito di sussidiarietà. La Corte d’appello confermò il rigetto, ritenendo che l’amministrazione avesse validamente contestato l’esecuzione dei lavori e che la società non avesse provato né chiesto di provare i fatti costitutivi della pretesa. La soccombente propose ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. perché la Corte d’appello avrebbe rigettato la domanda su fatti non specificamente contestati. Il motivo è dichiarato manifestamente inammissibile ex art. 366 n. 4 cod. proc. civ. per estraneità alla ratio decidendi: il giudice d’appello ha espressamente affrontato il tema della specificità della contestazione, ritenendola validamente compiuta. Il ricorrente avrebbe dovuto indicare per quali ragioni la Corte avesse travisato gli atti di causa.
Il secondo motivo, volto a censurare la contestazione come generica, viene riqualificato ex officio come violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., ed è dichiarato inammissibile per violazione dell’onere di specificità dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. Chi denuncia in sede di legittimità il travisamento di un atto processuale deve trascriverne il contenuto o riassumerlo in modo esaustivo, indicare la fase processuale di produzione e il fascicolo con l’indicizzazione, secondo la costante giurisprudenza citata (Sez. 6-3 n. 19048 del 28.09.2016; Sez. 5 n. 14784 del 15.07.2015; Sez. U n. 16887 del 05.07.2013; Sez. L n. 2966 del 07.02.2011).
Il terzo motivo, con cui si assume di avere ritualmente formulato richieste istruttorie, è inammissibile per plurime e indipendenti ragioni: per mancata indicazione del contenuto delle prove richieste e non ammesse ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ.; per mancata indicazione dell’avvenuta reiterazione analitica delle richieste in sede di precisazione delle conclusioni ex art. 366, n. 3, cod. proc. civ., come ribadito da Sez. U n. 9456 del 06.04.2023; e perché l’errore denunciato, non essendovi stata discussione sul punto, costituisce errore revocatorio da far valere ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ.
Il quarto motivo, per nullità della sentenza ex art. 132 cod. proc. civ. e motivazione apparente, è inammissibile per totale inintelligibilità, non evincendosi alcuna ragionata censura. Il quinto è dichiarato inammissibile per assoluta incomprensibilità e manifesta incoerenza rispetto alla sentenza impugnata, non chiarendo quale domanda sarebbe rimasta non esaminata né quale istanza istruttoria sarebbe stata rigettata. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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