Rinuncia al ricorso con adesione delle controparti estingue il giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 20232 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, notificata alle controparti e da queste ritualmente accettata con compensazione delle spese, determina l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., con pronuncia in forma di ordinanza. L’atto di rinuncia è idoneo a produrre tale effetto quando rispetta i requisiti di forma di cui all’art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.. L’adesione dei controricorrenti esonera la Corte dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.. La rinuncia non comporta l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Il Fatto

Un avvocato aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello che aveva dichiarato inammissibili le domande di revocazione da lui avanzate contro una precedente pronuncia della stessa Corte. La vicenda traeva origine da un contenzioso sul compenso professionale per attività di patrocinio svolta in un giudizio civile, nel quale erano intervenuti anche un ente pubblico in liquidazione e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il ricorso era articolato in sette motivi, tutti incentrati sull’asserita incompatibilità della sentenza impugnata con una serie di pronunce asseritamente aventi valore panprocessuale. La causa era stata assegnata alla pubblica udienza, con trattazione congiunta ad altro ricorso vertente sulla sentenza oggetto di revocazione.

La Motivazione della Corte

Prima dell’udienza il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso a spese compensate, notificato alle controparti. Nella stessa data una delle controricorrenti ha depositato dichiarazione di accettazione della rinuncia con compensazione delle spese; nei giorni successivi anche il Ministero ha aderito con le medesime modalità.

La Corte rileva che l’atto di rinuncia è rispettoso dei requisiti di forma stabiliti dall’art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.. Da ciò consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione, pronunciata con ordinanza ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.

Poiché i controricorrenti hanno ritualmente aderito alla rinuncia, la Corte afferma che non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, in applicazione dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ. La compensazione consegue automaticamente all’adesione, senza necessità di ulteriore valutazione.

Infine, la Corte esamina la questione del contributo unificato. Richiamando Cass. Sez. 6-1 n. 23175 del 2015 e Cass. Sez. 3 n. 34025 del 2023, afferma che la rinuncia non comporta l’obbligo di versare l’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato estinto, senza alcuna statuizione accessoria sul versamento aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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