Il difetto di rappresentanza processuale eccepito dalla controparte non è sanabile con ratifica tardiva in cassazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 19374 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’incompatibilità del giudice delegato, che ha pronunciato il decreto di esecutività dello stato passivo, a far parte del collegio chiamato a decidere sulla conseguente opposizione non determina una nullità deducibile in sede di impugnazione, in quanto non esclude la potestas iudicandi del predetto giudice e può dar luogo soltanto all’esercizio del potere di ricusazione. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’eccezione di difetto di rappresentanza processuale sollevata dal curatore tempestivamente impone alla parte interessata di produrre la documentazione necessaria a sanare il vizio con la prima difesa utile, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ex art. 182 c.p.c., riservato al solo rilievo officioso. La ratifica del soggetto legittimato non può rimuovere la declaratoria di inammissibilità della domanda fondata sul difetto di legittimazione processuale, ove questa sia passata in giudicato.
Il Fatto
La società ricorrente proponeva opposizione ex art. 98 l.fall. avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento, che non aveva ammesso il suo credito di € 352.160,58, richiesto in prededuzione e in collocazione privilegiata. Il credito derivava dalla detenzione sine titulo di un immobile di proprietà della società da parte della società fallita.
Il Tribunale rigettava l’opposizione rilevando che la società aveva agito in giudizio per il tramite di un procuratore speciale ad negotia, la cui procura non includeva il potere di rappresentanza processuale. Il Giudice Delegato aveva accertato la carenza di legittimazione ad agire, non sanata neppure in sede di opposizione. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo riguardante il difetto di incompatibilità del Presidente del collegio, componente del Tribunale, nominato Giudice Delegato ai fallimenti. Ha richiamato il principio costante secondo cui l’incompatibilità del giudice delegato a comporre il collegio dell’opposizione non determina la nullità della decisione, essendo l’unico rimedio la ricusazione. Ha inoltre rilevato che nel caso di specie non sussisteva alcuna incompatibilità, in quanto l’assegnazione alle funzioni di Giudice Delegato era successiva al decreto di esecutorietà, e le domande tardive erano state decise da altro magistrato.
Sul secondo motivo, la Corte ha affermato che la possibilità di presentare la domanda di ammissione al passivo personalmente ex art. 93 l.fall. non trasforma l’iniziativa in un atto rientrante nei poteri sostanziali conferiti, e che lo ius postulandi era comunque necessario per proporre l’opposizione ex art. 98 l.fall.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso che nel giudizio di opposizione operi la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c. per le nuove eccezioni del curatore, in quanto il riesame a cognizione piena non comprime il diritto di difesa della curatela.
La Corte ha affermato che la ratifica depositata solo nel giudizio di legittimità è inidonea, poiché il meccanismo di assegnazione del termine di cui all’art. 182 c.p.c. opera solo in caso di rilievo officioso, mentre l’eccezione della controparte impone la produzione immediata dei documenti sananti. Infine, la ratifica non può rimuovere la declaratoria di inammissibilità passata in giudicato se non impugnata specificatamente. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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