Compensi difensore curatela provati dai verbali e transazione anteriore alla revoca (Cass. civ. Sez. I n. 3840 del 15.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il compenso previsto dall’art. 4, comma 5, D.M. n. 55/2014 per la fase di trattazione ha natura unitaria e comprende l’eventuale attività istruttoria, sicché va riconosciuto all’avvocato anche a prescindere dall’effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa. Il giudice di merito che esclude la prova di tale fase processuale deve fare i conti con i verbali di udienza, le note di trattazione scritta e i provvedimenti ritualmente prodotti, perché il loro mancato esame integra il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. quando il documento offre la prova di fatti potenzialmente decisivi. Quanto alla fase decisionale, la revoca del mandato non è di per sé ragione idonea a disconoscere il compenso maturato per l’attività già svolta: se l’accordo transattivo si è perfezionato nei suoi termini sostanziali prima della revoca, il professionista ha diritto al compenso per la conclusione della transazione.

Il Fatto

Un professionista aveva difeso la curatela di una procedura fallimentare in una pluralità di opposizioni allo stato passivo. Il Giudice Delegato aveva liquidato i compensi in misura complessiva di gran lunga inferiore rispetto a quanto richiesto dal legale, escludendo dal computo la fase istruttoria e applicando parametri inferiori a quelli medi, con esclusione anche della fase decisionale.

Il professionista aveva proposto reclamo al Tribunale, che lo aveva rigettato: secondo il giudice del reclamo, non era stata provata la fase di trattazione e/o istruttoria, lo scostamento dai parametri medi era giustificato dalla negligenza nell’esecuzione dell’incarico, e la fase decisionale non spettava perché i giudizi erano pendenti ed era stato revocato il mandato. Il legale ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo e il terzo motivo sono stati esaminati congiuntamente e accolti per quanto di ragione. La Corte ricorda anzitutto che l’art. 4, comma 5, D.M. n. 55/2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che include anche l’eventuale attività istruttoria: il compenso va riconosciuto a prescindere dall’effettivo svolgimento di attività istruttoria, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa.

Sul versante processuale, la Corte ribadisce che l’omesso esame della prova documentale è deducibile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. quando determina l’omissione di motivazione su un punto decisivo e quando il documento non esaminato offre la prova di circostanze di portata tale da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie. Il documento trascurato deve essere decisivo, e la denuncia in sede di legittimità deve indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni per cui esso avrebbe dato luogo a una decisione diversa.

Nel caso concreto il ricorrente aveva richiamato i verbali di udienza, le note di trattazione scritta e il verbale di nomina del CTU, indicando la sede in cui erano stati prodotti. Si tratta di documenti rappresentativi di fatti potenzialmente decisivi per il riconoscimento del compenso di trattazione, che il Tribunale, quanto meno per i giudizi di opposizione riuniti, aveva omesso di esaminare ritenendo in maniera generica non provato lo svolgimento di tale fase.

Quanto all’esclusione del compenso per la fase decisionale, la Corte richiama l’art. 4, comma 6, D.M. n. 55/2014, applicabile ratione temporis, secondo cui nell’ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia la liquidazione è di regola aumentata fino a un quarto rispetto a quella altrimenti liquidabile per la fase decisionale. Dagli accertamenti risultava che l’accordo transattivo si era perfezionato, nei suoi termini sostanziali, prima della revoca del mandato, e che i giudizi pendevano solo in attesa della corretta regolamentazione delle modalità di chiusura. Il Tribunale ha quindi errato nel non riconoscere neppure in parte il compenso per la conclusione della transazione: la revoca del mandato non è di per sé ragione idonea a disconoscere il compenso maturato e, al più, ove disposta per condotte inadempienti, avrebbe potuto giustificare l’eccezione di inadempimento.

Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. In tema di liquidazione delle spese successiva al D.M. n. 55/2014, il giudice deve solo quantificare il compenso tra il minimo e il massimo delle tariffe, derogabili con apposita motivazione; l’esercizio del potere discrezionale tra minimo e massimo non è soggetto a sindacato di legittimità. Nel caso di specie il Tribunale aveva spiegato le ragioni della liquidazione sotto i parametri medi, e la censura si risolveva in una critica alle valutazioni di merito. Il decreto è stato cassato con rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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