Reclamo fallimentare tardivo dalla comunicazione integrale della cancelleria (Cass. civ. Sez. I n. 24705 del 19.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di dieci giorni per il reclamo ex art. 26 l.fall. decorre dalla comunicazione integrale del decreto del giudice delegato eseguita dalla cancelleria. La successiva trasmissione dello stesso provvedimento da parte del curatore non riapre né differisce il termine già iniziato. È manifestamente infondata la censura contro la declaratoria di tardività quando la documentazione richiamata dal ricorrente dimostra che la comunicazione integrale è avvenuta in data anteriore a quella allegata. Dopo una proposta di definizione accelerata, il rigetto conseguente all’istanza di decisione integra, nel caso esaminato, i presupposti per le condanne previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Il Fatto
Una società si aggiudicava, in lotto unico, i beni mobili e immobili di un complesso industriale compreso nell’attivo fallimentare. Il prezzo di aggiudicazione era pari a euro 3.011.000. La società chiedeva poi l’annullamento della vendita e la sospensione delle operazioni di liquidazione ai sensi dell’art. 108 l.fall., prospettando irregolarità nello svolgimento della procedura competitiva. Il giudice delegato respingeva l’istanza.
Contro tale decreto venivano proposti due reclami ai sensi dell’art. 26 l.fall., successivamente riuniti. Il Tribunale dichiarava tardivo quello della società aggiudicataria, perché depositato oltre dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Dichiarava invece inammissibile l’altra impugnazione per carenza di un concreto interesse ad agire. La società ricorreva per cassazione, contestando la tardività e deducendo anche la violazione del contraddittorio e l’omessa pronuncia sulle asserite irregolarità della vendita.
La Motivazione della Corte
Anzitutto, la Corte considera ammissibile l’impugnazione in cassazione. Il provvedimento impugnato ha carattere decisorio, poiché riguarda il rigetto di istanze dirette a ottenere, previa sospensione, la dichiarazione d’invalidità della vendita per una prospettata turbativa d’asta.
Nel merito, la società sosteneva che il decreto fosse stato comunicato integralmente dal curatore l’8 settembre 2023 e che il reclamo, depositato il 14 settembre, rispettasse quindi il termine di dieci giorni. A sostegno indicava un documento allegato al ricorso.
Proprio quel documento, tuttavia, attestava che la cancelleria aveva già trasmesso integralmente il decreto il 17 agosto 2023. La comunicazione rilevante era dunque anteriore a quella richiamata dalla ricorrente. Al momento del deposito, il termine era già decorso inutilmente. La successiva trasmissione del curatore non poteva attribuire nuova tempestività al reclamo. La verifica documentale assume quindi rilievo dirimente: la stessa produzione invocata a sostegno del motivo smentisce il presupposto cronologico della censura.
Il Collegio recepisce la motivazione formulata nella proposta di definizione accelerata e ritiene che le deduzioni svolte nella memoria non ne scalfiscano il fondamento. Il primo motivo è perciò manifestamente infondato. Tale conclusione assorbe le ulteriori censure sull’accesso al fascicolo telematico, sul contraddittorio e sull’omessa pronuncia relativa alla trasparenza delle operazioni di vendita e alla normativa antiriciclaggio.
Poiché la società aveva chiesto la decisione dopo la proposta ex art. 380-bis c.p.c., il Collegio ritiene integrati anche i presupposti per applicare l’art. 96 c.p.c. La Corte condanna la ricorrente a euro 5.000 in favore della controparte ai sensi del comma 3 e a euro 2.500 in favore della cassa delle ammende ai sensi del comma 4. Seguono la condanna alle spese e l’attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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