Reclamo PSD2 e ricorso ABF (ABF Collegio di Milano n. 1820 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il reclamo costituisce condizione di procedibilità del ricorso all’ABF e non richiede formule sacramentali né modelli imposti: è sufficiente che il cliente, chiaramente identificabile, contesti per iscritto all’intermediario un comportamento, anche omissivo, e che la stessa questione sia poi trasferita nel ricorso. Ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, il termine di quindici giorni per i reclami relativi ai servizi di pagamento si computa dalla presentazione del reclamo, non dall’ultimo sollecito. Accertato il riaccredito della somma in pendenza di ricorso, la domanda di rimborso è dichiarata cessata la materia del contendere, condizionatamente alla restituzione del contributo di € 20,00. La domanda di risarcimento per violazione della Direttiva 2015/2366/UE (PSD2), priva di specificazione del danno e della quantificazione, è inammissibile per genericità.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di essere stato contattato il 26/08/2025 dal call center dell’intermediario per gestire lo storno di € 69,99 relativi a una carta ricaricabile ormai chiusa. Forniva l’IBAN per l’accredito, ma, decorse inutilmente le 72 ore indicate dall’operatore, non riceveva alcunché. Seguivano comunicazioni in data 03/09, 19/09 e 01/10/2025, riscontrate dalla banca con mere prese in carico.

Chiedeva quindi il riaccredito della somma, il rimborso delle spese di ricorso e il risarcimento per mancato rispetto della Direttiva 2015/2366/UE (PSD2). L’intermediario eccepiva l’inammissibilità del ricorso, presentato il 07/10/2025 prima dello scadere del termine di quindici giorni per i reclami sui servizi di pagamento e comunque prima dei sessanta giorni previsti dalle Disposizioni ABF; in via subordinata invocava la cessazione della materia del contendere, avendo accreditato la somma il 10/10/2025.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge l’eccezione preliminare. Il reclamo è condizione di procedibilità dell’azione e il ricorso deve avere lo stesso contenuto. Nella specie l’intermediario non contesta, ma anzi conferma, l’invio della comunicazione del 03/09/2025 con richiesta di chiarimenti sul mancato accredito, riscontrata il giorno successivo con l’indicazione dell’inoltro al reparto competente.

Richiamando le Disposizioni ABF, il Collegio ricorda che per reclamo deve intendersi ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta all’intermediario un comportamento anche omissivo; il ricorso deve avere a oggetto la stessa questione. Secondo l’orientamento dei Collegi, non servono formule sacramentali: basta che la contestazione risulti espressa e chiara. Tra il 03/09/2025 e il 07/10/2025 sono dunque abbondantemente decorsi i quindici giorni prescritti.

Superata la questione preliminare, il Collegio esamina il merito. È pacifico il riaccredito di € 69,99 in data 10/10/2025, dichiarato dall’intermediario con affermazioni di natura vincolante e supportate da evidenze; il ricorrente non lo ha contestato. La domanda di riaccredito è pertanto cessata la materia del contendere per venir meno dell’interesse a una pronuncia.

Restano le altre domande. Quella di risarcimento per violazione della PSD2 è inammissibile per estrema genericità, mancando ogni specificazione idonea a configurare il danno e a quantificarlo. Quella di rimborso delle spese, intesa come restituzione del contributo di € 20,00, è invece dovuta: il riaccredito è avvenuto solo dopo la presentazione del ricorso, e la restituzione costituisce condizione della dichiarazione di cessazione parziale.

Il ricorso è quindi parzialmente cessato nella materia del contendere, con riferimento al riaccredito e condizionatamente al rimborso del contributo, e respinto nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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