Cessione del contratto di credito revolving e insindacabilità delle scelte dell’intermediario (ABF Collegio di Roma n. 4210 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di credito revolving, la richiesta del cliente di sostituire il soggetto obbligato al rimborso integra una cessione di debito che, non essendo liberatoria per il debitore originario, richiede il consenso del creditore. L’intermediario gode di un principio di generale insindacabilità delle proprie scelte in merito all’erogazione del finanziamento e alla modificazione del lato passivo del rapporto obbligatorio, restando la condotta valutabile solo sotto il profilo della trasparenza e della correttezza. Il Collegio non può censurare la decisione del creditore che abbia effettuato la valutazione del merito creditizio nei confronti del ricorrente e abbia escluso la variazione soggettiva del rapporto.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di aver stipulato con l’intermediario un contratto di credito revolving soltanto perché il reale interessato all’utilizzo della linea di credito era privo di carta di identità e di codice fiscale italiano. Afferma di aver richiesto all’intermediario, con pec del 2.10.2025, la cessione del contratto in favore del terzo, effettivo utilizzatore della linea e pagatore delle rate.
Il ricorrente chiede quindi che l’Arbitro accerti la cessione o, in subordine, disponga la chiusura del contratto con riapertura in favore del terzo alle medesime condizioni e senza costi, oltre al risarcimento del danno. L’intermediario eccepisce la validità del contratto, sottoscritto con firma digitale, e sostiene che il ricorrente sia tenuto al rimborso, essendo la valutazione del merito creditizio stata effettuata nei suoi confronti; rileva inoltre che la richiesta di cambio intestazione dovrebbe provenire dall’interessato e non dal debitore. Chiede il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dalla qualificazione della domanda. Il ricorrente non chiede l’accertamento di un diritto, ma una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio: la sostituzione del debitore originario con il terzo effettivo utilizzatore della linea di credito. La questione giuridica centrale attiene dunque alla natura dell’operazione e ai suoi presupposti.
La documentazione prodotta consente di rilevare che l’addebito delle rate avviene sul conto corrente del terzo. Tale circostanza, osserva il Collegio, non è tuttavia dirimente: essa attiene all’esecuzione materiale del pagamento e non vale a dimostrare l’intervenuta cessione del contratto né a fondare un obbligo dell’intermediario di accettarla.
Il Collegio richiama quindi il costante orientamento arbitrale secondo cui sussiste un principio di generale insindacabilità delle scelte degli intermediari in merito all’erogazione o meno di un finanziamento, ferma restando la possibile valutazione della condotta sotto il profilo della trasparenza e della correttezza, richiamando Coll. Bari, decisione n. 10496/2024. Su questa base rileva che la richiesta di variazione dovrebbe essere accettata dal creditore.
La domanda del ricorrente è diretta, in sostanza, a ottenere una cessione di debito che, come noto, richiede il consenso del creditore, poiché per quest’ultimo assume rilievo la persona del debitore. Il Collegio non può pertanto censurare il comportamento dell’intermediario: la valutazione del merito creditizio è stata correttamente effettuata nei confronti del ricorrente e l’intermediario ha legittimamente escluso la modificazione nel lato passivo del rapporto obbligatorio.
Alla luce di queste considerazioni il ricorso è respinto, con assorbimento delle ulteriori domande, compresa quella risarcitoria, prive di autonoma fondatezza rispetto al rigetto della domanda principale.
Nota della Redazione
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