Revoca del porto d’armi per conflittualità di vicinato e mancanza di affidabilità (TAR Piemonte n. 1038 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia è legittima quando il deferimento dell’interessato all’autorità giudiziaria per il reato di minaccia si inserisce in un contesto di reiterata conflittualità di vicinato. I requisiti di buona condotta e di affidabilità richiesti dagli artt. 10, 11 e 43 del T.U.L.P.S. postulano una condotta irreprensibile e un pieno autocontrollo del titolare. Il potere del Questore può essere esercitato anche a fronte di episodi di modesto o nullo rilievo criminale, purché idonei a ingenerare il semplice sospetto che il detentore possa abusare delle armi. La valutazione discrezionale dell’Amministrazione non è sindacabile nel merito se non manifestamente illogica o irragionevole.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare di una licenza di porto di fucile per uso caccia, revocata dal Questore della Provincia di Cuneo sul presupposto di una segnalazione della Stazione dei Carabinieri competente. La segnalazione dava atto del ritiro cautelare delle armi e del titolo autorizzatorio, disposto nel giugno 2021, a seguito di una querela presentata da un soggetto che riferiva di aver ricevuto gravi minacce a causa di lavori edilizi.
L’episodio si inseriva, secondo l’Amministrazione, in un contesto di reiterati litigi, comportamenti ingiuriosi e minacce legati al vicinato, per problematiche di natura civilistica riguardanti proprietà confinanti; il ricorrente veniva deferito all’autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 612 cod. pen. Il ricorrente impugnava la revoca e gli atti presupposti davanti al TAR Piemonte, deducendo la carenza di motivazione e di istruttoria, l’assenza di un accertamento penale di responsabilità e il carattere ritorsivo della querela, dopo l’esito sfavorevole di un’azione civile. La domanda cautelare di sospensione veniva rigettata con ordinanza del maggio 2022.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che la gravità dei fatti posti a fondamento del ritiro cautelare delle armi e del porto d’armi giustificava, con pari urgenza, l’adozione del decreto di revoca della licenza. Gli atti di causa evidenziano plurimi episodi di intemperanza verbale e di inclinazione alla conflittualità con il vicinato, con formale deferimento per il reato di minaccia.
Il TAR condivide la valutazione del Questore sul venir meno dei requisiti soggettivi previsti per la titolarità di armi, in particolare il mantenimento di uno stile di vita improntato alla piena osservanza delle norme penali e delle regole di civile convivenza. Il perdurare di rapporti conflittuali di vicinato, ancorché per motivi risolvibili con strumenti civilistici, rafforza il convincimento della sussistenza di concreti elementi di un possibile abuso del titolo posseduto, poiché incide sulla capacità di autocontrollo.
Il Collegio richiama gli artt. 10, 11 e 43 del T.U.L.P.S. Per l’art. 43, comma 2, la licenza può essere ricusata a chi non provi la propria buona condotta o non dia affidamento di non abusare delle armi. Richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 5192 del 2018, il provvedimento ha preso atto di una circostanza obiettivamente preclusiva, ossia il deferimento per minaccia, idonea a inficiare il giudizio di affidabilità.
Anche la censura sulla asserita carenza di istruttoria è confutata mediante la giurisprudenza citata, secondo cui i poteri del Questore possono esercitarsi anche in presenza di episodi di modesto o nullo rilievo criminale, quando ingenerino il semplice sospetto di abuso per difetto di pieno autocontrollo. La scelta di merito dell’Amministrazione non è sindacabile nel merito, in quanto non manifestamente illogica. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità dei fatti.
Nota della Redazione
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