Misure alternative e istanza tardiva: il tribunale deve deciderla (Cass. pen. Sez. I n. 26203 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disposizione dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., nel prevedere la sospensione dell’ordine di esecuzione delle pene detentive brevi onde consentire all’interessato di presentare, entro trenta giorni e in stato di libertà, domanda di misura alternativa, disciplina le modalità di esecuzione della pena senza subordinare l’ammissibilità dell’istanza al rispetto di quel termine. Il superamento del termine comporta il ripristino dell’ordine di carcerazione già sospeso, ma non esime il Tribunale di sorveglianza dal decidere sull’istanza di affidamento in prova o su altro beneficio, non essendo prevista dal codice di rito alcuna inammissibilità per il suo mancato rispetto. La decisione resta correlata alle prospettive di rieducazione esistenti al momento in cui viene emessa e risulta perciò svincolata da ogni preclusione temporale. È affetto da nullità, per carenza e incompletezza della motivazione, il provvedimento che ometta del tutto di valutare la richiesta e le informazioni in essa contenute, astrattamente decisive ai fini della decisione.
Il Fatto
Il condannato, divenuta irrevocabile la sentenza in esecuzione, ha attivato con una prima istanza, a firma del difensore, la facoltà riconosciuta dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., chiedendo al Tribunale di sorveglianza la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, della detenzione domiciliare.
In vista dell’udienza fissata, ha depositato una seconda richiesta con cui ha integrato la precedente, indicando il domicilio presso cui era reperibile e specificando di voler eseguire l’affidamento in prova in Germania, dove svolgeva regolare attività lavorativa. Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile e rigettato l’istanza, rilevando che il condannato si era reso irreperibile e non aveva dimostrato volontà di intraprendere un percorso di risocializzazione, rendendo impossibile la relazione dell’UEPE. Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso, qualificato come tale dal Presidente del Tribunale, deducendo la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’accertamento che la seconda richiesta depositata dal ricorrente conteneva informazioni astrattamente decisive, quali il domicilio di reperibilità e la volontà di eseguire la misura all’estero. Tali elementi, unitamente al petitum, sono stati del tutto ignorati dal provvedimento impugnato, che non risulta li abbia esaminati in altro procedimento. La sola omessa valutazione basta a determinarne la nullità.
Il giudice di legittimità esclude che la lacuna possa giustificarsi con l’eventuale deposito della richiesta dopo la scadenza del termine di trenta giorni. La norma da ultimo citata, nel prevedere la sospensione dell’ordine di esecuzione delle pene detentive brevi, regola le modalità di esecuzione della pena, ma non pretende il rispetto di requisiti previsti a pena di inammissibilità dell’istanza.
Qualora la domanda sia presentata oltre il termine, l’esecuzione avrà comunque corso, ma l’istanza di affidamento o di altro beneficio deve ugualmente essere esaminata. La decisione, infatti, è correlata alle prospettive di rieducazione esistenti al momento in cui viene emessa ed è svincolata da ogni preclusione temporale. La Corte richiama sul punto Sez. I n. 16363 del 05.03.2026, nonché Sez. I n. 27617 del 14.06.2001 e Sez. I n. 223 del 12.01.2000.
Il superamento del termine, in definitiva, pur comportando il ripristino dell’ordine di carcerazione già sospeso, non esime il Tribunale di sorveglianza dal compito di decidere sull’istanza, anche se presentata in data successiva alla scadenza, senza che il codice di rito preveda alcuna inammissibilità. Nel caso di specie, peraltro, non si evince dagli atti se il termine abbia mai iniziato a decorrere, non risultando trasmessa all’Ufficio la notifica al condannato dell’ordine di esecuzione.
La carenza e l’incompletezza della motivazione impongono pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza per nuovo giudizio, da svolgere alla luce dei principi richiamati e previa complessiva valutazione degli elementi disponibili.
Nota della Redazione
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