Scomputo somme sanzioni nella definizione agevolata solo se versate in pendenza del giudizio (Cass. civ. Sez. 5 n. 10510 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ex art. 1, commi 186 e seguenti, della legge n. 197 del 2022, il primo periodo del comma 196 della medesima norma, nel prevedere che dagli importi dovuti per la definizione sono scomputabili “soltanto quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio”, attribuisce rilievo ai soli pagamenti eseguiti dopo la notificazione del ricorso introduttivo della lite, e non anche a quelli effettuati anteriormente, quale il versamento per la definizione agevolata delle sanzioni di cui all’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997. È pertanto illegittimo il diniego di definizione agevolata fondato sulla mancata scomputabilità di versamenti eseguiti prima dell’introduzione del giudizio, mentre è errata la decisione del giudice tributario che, ritenendo scomputabili tali somme, accoglie l’impugnazione del diniego e dichiara cessata la materia del contendere. L’ordinanza con cui il giudice tributario dichiara la cessazione della materia del contendere ha natura sostanziale di sentenza ed è impugnabile con ricorso per cassazione, esperibile cumulativamente contro più provvedimenti decisori in caso di identità delle parti e della questione di diritto.
Il Fatto
A seguito dell’impugnazione di due avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni 2014 e 2015, il contribuente proponeva appello avverso la sentenza di primo grado. In pendenza del giudizio di secondo grado, presentava domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 1, commi 186 e seguenti, della legge n. 197/2022.
L’Ufficio, tuttavia, respingeva l’istanza, ritenendo che il contribuente avesse illegittimamente scomputato dall’importo dovuto la somma versata prima dell’introduzione del giudizio di primo grado per la definizione agevolata delle sole sanzioni. Il contribuente impugnava il diniego dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che accoglieva il ricorso e dichiarava cessata la materia del contendere. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ritenuto ammissibile il ricorso avverso l’ordinanza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, trattandosi di provvedimento avente natura sostanziale di sentenza, nonché ammissibile l’impugnazione cumulativa dei due distinti provvedimenti per l’identità delle parti, del rapporto d’imposta e della questione di diritto.
Nel merito, la Corte ha accolto il motivo di ricorso, ravvisando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 196, della legge n. 197/2022 e dell’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997. Ha osservato che il tenore letterale della norma, nel prevedere che dagli importi dovuti siano scomputabili “soltanto quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio”, limita la rilevanza ai versamenti eseguiti durante il corso del processo.
Il giudizio tributario, ha precisato la Corte, è pendente soltanto dalla data di notificazione del ricorso introduttivo. Nel caso di specie, il versamento per la definizione delle sanzioni era stato effettuato in epoca anteriore, sicché non risultava scomputabile. La Corte ha inoltre chiarito che anche i precedenti di legittimità citati dal controricorrente affermano la scomputabilità dei versamenti a titolo di sanzioni solo se compiuti in pendenza di giudizio.
Conseguentemente, la Cassazione ha cassato la sentenza e l’ordinanza impugnate con rinvio al giudice di secondo grado, in diversa composizione, perché pronunci sull’appello, demandando allo stesso la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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