Il furto della merce in custodia temporanea integra svincolo irregolare e rende esigibile IVA e accise (Cass. civ. Sez. 5 n. 8356 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella disciplina delle accise, il furto della merce sottoposta a custodia temporanea in un deposito autorizzato non ne determina la definitiva inutilizzabilità. Tale evento non integra, alla luce dell’interpretazione conforme all’art. 14, par. 1, Direttiva 92/12/CEE, un’ipotesi di perdita derivante da caso fortuito o forza maggiore rilevante ai fini dell’abbuono previsto dall’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 504/1995. Il furto comporta, piuttosto, lo svincolo irregolare della merce dal regime sospensivo e la sua conseguente immissione in consumo, che rende esigibile il pagamento dell’imposta dovuta ai sensi dell’art. 2 TUA. Ne deriva l’esigibilità dell’IVA ai sensi dell’art. 71 Direttiva 2006/112/CE al momento dello svincolo dai regimi sospensivi, incluso il regime di custodia temporanea. In materia di accertamento, il potere di autotutela sostitutiva consente all’Amministrazione di annullare un atto impositivo viziato ed emetterne uno nuovo, purché non sia decorso il termine di decadenza e non vi sia giudicato, anche per una maggiore pretesa.
Il Fatto
Nel gennaio 2007, la società contribuente, quale gestore di un magazzino di custodia temporanea presso il porto di Gioia Tauro, prendeva in carico due container di sigarette di provenienza danese e diretti in Grecia, successivamente oggetto di furto. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli notificava un primo avviso di pagamento, poi annullato in autotutela, e ne emetteva un secondo per la medesima pretesa ma privo dei dazi doganali.
La società impugnava l’atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso. In sede di appello, la Commissione tributaria regionale della Calabria riteneva fondata la ripresa a titolo di accisa, escludendo l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 4 TUA in caso di furto, ma infondata la ripresa a titolo di IVA. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione sia l’Agenzia, sia la contribuente con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel decidere il ricorso principale dell’Agenzia, ha ritenuto decisiva la circostanza che le merci fossero vincolate al regime di custodia temporanea di cui all’art. 50 Reg. CEE n. 2913/1992, regime che riguarda esclusivamente le merci non unionali in attesa di destinazione doganale. Ha precisato che la provenienza da un porto unionale non è sufficiente a qualificare la merce come comunitaria, dovendo sussistere il servizio regolare autorizzato ai sensi degli artt. 313 ss. Reg. CEE n. 2454/1993.
La S.C. ha richiamato l’art. 203 del codice doganale, secondo cui l’obbligazione doganale sorge in seguito alla sottrazione della merce al controllo doganale, nozione che comprende qualsiasi azione o omissione che impedisca all’autorità di accedere alla merce. Ha evidenziato che la giurisprudenza unionale (CGUE, 11/07/2013, C-273/12, Harry Winston) ha qualificato il furto in deposito doganale come fattispecie integrante la sottrazione al controllo, poiché la merce rubata permane nel circuito economico dell’Unione. Ne consegue l’esigibilità dell’IVA all’importazione ai sensi dell’art. 71, par. 1, Direttiva 2006/112/CE.
Quanto al ricorso incidentale relativo all’accisa, la Corte ha escluso l’applicabilità dell’abbuono di cui all’art. 4 TUA. Richiamando la giurisprudenza della CGUE, 11/07/2023, C-323/22, ha precisato che l’abbuono costituisce una deroga alla regola generale e va interpretato restrittivamente. Lo svincolo irregolare dal regime sospensivo, cui è assimilato il furto, non integra una perdita da caso fortuito o forza maggiore, poiché il prodotto rimane nel circuito commerciale dell’Unione. La Corte ha inoltre affermato la necessità di disapplicare l’art. 4 TUA nella parte in cui equipara la colpa non grave a caso fortuito e forza maggiore, per contrasto con l’art. 14, par. 1, Direttiva 92/12/CEE. La responsabilità del depositario è stata qualificata come oggettiva, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 30051 del 2024 in tema di autotutela sostitutiva.
La Corte ha, infine, rigettato il motivo concernente la violazione del principio di unicità dell’accertamento, affermando che l’Amministrazione, in base ai principi costituzionali e alle modifiche normative, può legittimamente annullare un atto viziato ed emetterne uno sostitutivo entro i termini di decadenza. Ha, pertanto, accolto il ricorso principale e cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria per la decisione sulle spese.
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Nota della Redazione
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