Reversibilità della pensione di guerra all’orfano maggiorenne inabile a proficuo lavoro (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 1 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione privilegiata di guerra indiretta di reversibilità in favore dell’orfano maggiorenne è subordinato alla contemporanea sussistenza di due presupposti: la inabilità a qualsiasi proficuo lavoro e il possesso di un reddito annuo complessivo inferiore ai limiti fissati. L’inabilità non richiede necessariamente menomazioni di particolare gravità, essendo sufficiente uno stato sanitario che impedisca o renda estremamente difficoltosa una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa. Quanto alla decorrenza, se la domanda è presentata oltre il termine annuale previsto dagli artt. 54 e 100 del d.P.R. n. 915/1978, il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, non dalla data del decesso del dante causa.

Il Fatto

La ricorrente, divenuta orfana del padre all’età di 68 anni, presentava domanda per il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato di guerra indiretto. La Commissione Medica di Verifica di Potenza la giudicava non inabile a qualsiasi proficuo lavoro. Di conseguenza, la Ragioneria Territoriale dello Stato rigettava l’istanza con decreto dell’8/11/2023.

La ricorrente impugnava il provvedimento davanti alla Corte dei conti, chiedendo il riconoscimento della reversibilità della pensione di prima categoria e superinvalidità di cui era titolare il dante causa, oltre interessi, rivalutazione e spese. Il MEF si costituiva eccependo la conformità del diniego al parere vincolante della Commissione Medica.

La Motivazione della Corte

Il giudice richiama la disciplina degli artt. 45 e 70 del d.P.R. n. 915/1978, che subordinano l’insorgenza del diritto alla compresenza della condizione sanitaria di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro e del possesso di un reddito inferiore ai limiti annualmente fissati. Il requisito reddituale non è contestato dall’amministrazione.

Sul requisito sanitario, la Corte valorizza l’approfondimento istruttorio svolto dal C.M.L. dell’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, disposto con ordinanza istruttoria e svolto nel rispetto del contraddittorio. La relazione ha evidenziato un quadro clinico di rilevante gravità, con esiti di poliomielite, artrosi diffusa, gonartrosi bilaterale, cardiopatia ipertensiva e diabete, idoneo a integrare la inabilità assoluta e permanente.

Il giudice accoglie il criterio secondo cui la inabilità a qualsiasi proficuo lavoro può essere configurata da uno status sanitario che, pur non caratterizzato da menomazioni altamente invalidanti, impedisca o renda estremamente difficoltosa una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa. La consulenza ha ritenuto tale quadro già presente alla data del decesso del dante causa.

La Corte condivide le conclusioni del consulente, riconoscendo particolare valenza ai pareri degli organi tecnici nelle questioni medico-legali. Tuttavia, sul piano della decorrenza, rileva che la domanda è stata presentata oltre il termine annuale previsto dagli artt. 54 e 100 del d.P.R. n. 915/1978. Pertanto, il diritto decorre non dal primo giorno successivo al decesso del dante causa, come richiesto, ma dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Il ricorso è accolto nei termini indicati, con riconoscimento del diritto alla reversibilità a decorrere dal 1° agosto 2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. Le spese sono parzialmente compensate e liquidate in favore della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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