Contributo al dissesto e colpa grave degli amministratori locali (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 245 del 18.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità sanzionatoria per contribuzione al dissesto finanziario dell’ente locale, disciplinata dall’art. 248, comma 5, del TUEL, non presuppone l’accertamento del danno erariale né un previo giudizio di responsabilità amministrativa con rito ordinario, essendo sufficiente la violazione del precetto, il nesso causale e la colpa grave. L’esimente politica di cui all’art. 1, comma 1-ter, della legge n. 20/1994 non opera per gli atti riservati alla competenza degli organi di governo, quali l’approvazione dei bilanci e dei rendiconti, rispetto ai quali i pareri favorevoli degli uffici tecnici e del revisore non esimono gli amministratori da responsabilità. La colpa grave degli amministratori e del revisore dei conti si radica nel non essersi avveduti di una situazione finanziaria gravemente compromessa, nonostante i segnali di allarme.
Il Fatto
Il Procuratore regionale ha chiesto l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 248, comma 5, del TUEL nei confronti degli amministratori e del revisore dei conti di un Comune, per aver contribuito al dissesto finanziario dell’ente, dichiarato con deliberazione consiliare del luglio 2019. Il Giudice monocratico, con il decreto n. 1/2024, ha accolto la domanda, irrogando sanzioni pecuniarie modulate secondo il ruolo rivestito e disponendo le sanzioni interdittive di status. Gli opponenti hanno impugnato il decreto davanti al Collegio, eccependo l’improcedibilità dell’azione, la prescrizione, l’assenza di colpa grave per la presenza di pareri tecnici favorevoli e l’illegittimità costituzionale delle sanzioni interdittive fisse.
Il Collegio è stato investito della questione relativa all’idoneità del rito sanzionatorio e alla configurabilità della responsabilità degli amministratori locali per contribuzione al dissesto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto respinto l’eccezione di improcedibilità dell’azione ex art. 133 c.g.c., affermando che, a seguito della novella di cui al d.lgs. n. 174/2012, il legislatore ha svincolato il profilo sanzionatorio dall’accertamento di eventuali danni, sostituendo il concetto di “diretta conseguenza” con quello di mero “contributo causale“. Ne consegue che il riconoscimento della responsabilità per aver contribuito al dissesto e l’applicazione delle sanzioni coincidono in un unico momento accertativo.
Quanto all’eccezione di illegittimità costituzionale delle sanzioni interdittive fisse, la Corte l’ha ritenuta manifestamente infondata, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui tali misure non hanno natura punitiva, ma costituiscono sanzioni di status volte a proteggere la comunità amministrata. La giurisdizione contabile si radica sull’unico accertamento del nesso causale tra condotta e dissesto, da cui derivano sia la sanzione pecuniaria sia la declaratoria dei presupposti per le sanzioni interdittive.
Nel merito, la Corte ha confermato la sussistenza della colpa grave. Ha ritenuto che la cd. esimente politica non sia applicabile agli atti, come l’approvazione del rendiconto, assegnati dalla legge alla competenza degli organi politici. La presenza di pareri favorevoli degli uffici tecnici e del revisore non dispensa gli amministratori dalle loro responsabilità, né i rilievi dell’opposizione consiliare possono essere ridotti a mere beghe politiche quando denuncino puntuali criticità economico-patrimoniali.
La Corte ha individuato molteplici condotte causative del dissesto: il mancato rispetto dei principi contabili sull’accertamento delle entrate, il maggior accertamento in materia di Fondo di solidarietà, l’assenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), il ricorso anomalo alle anticipazioni di cassa, il mancato riaccertamento dei residui e l’omessa emersione dei debiti fuori bilancio. Il Collegio ha confermato la graduazione delle sanzioni, ritenendo il nesso causale inequivocabilmente sussistente e rigettando integralmente le opposizioni.
Nota della Redazione
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