Danno erariale da visure gratuite confermato solo per periodo accertato (Corte dei Conti Sez. I App. n. 103 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa, il danno erariale può essere accertato anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti. Non è però sufficiente una ricostruzione meramente induttiva e statistico-inferenziale che proietti su un arco temporale più ampio, rispetto a quello accertato in sede penale, l’entità del pregiudizio, ponendola a fondamento della decisione. Nel giudizio contabile, avverso la medesima sentenza, l’appello incidentale autonomo che censuri capi distinti da quelli dell’impugnazione principale è soggetto al termine di sessanta giorni; la sua tardività non è sanata dalla proposizione dell’appello principale. Restano invece confermate le voci di danno patrimoniale diretto e da disservizio provate per il solo periodo oggetto di accertamento.
Il Fatto
Un ex dipendente dell’Agenzia delle Entrate, addetto al servizio di pubblicità immobiliare, veniva chiamato in giudizio dalla Procura regionale per il pagamento di una somma complessiva di oltre quarantamila euro. Secondo l’accusa contabile, il dipendente, abusando della propria qualità, avrebbe rilasciato a professionisti esterni visure catastali e ipotecarie in modalità “uso ufficio” o “esente”, senza che ne ricorressero i presupposti, consentendo agli utenti di evitare il pagamento dei corrispettivi dovuti. Il danno contestato era articolato in tre voci: danno patrimoniale diretto, mancato incasso per un periodo più esteso e danno da disservizio.
La Sezione giurisdizionale regionale, con sentenza n. 274/2024, accoglieva solo in parte la domanda, condannando il dipendente a poco più di settemila euro e non riconoscendo la seconda voce, pari a oltre trentacinquemila euro. Avverso tale decisione proponevano appello sia la Procura erariale sia il dipendente, quest’ultimo con atto qualificato come incidentale autonomo.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Sezione ha disposto la riunione dei due giudizi per connessione oggettiva e soggettiva, ai sensi dell’art. 184 c.g.c., approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Sul piano processuale, la Corte ha esaminato l’eccezione di tardività dell’appello del dipendente. Ha ricordato che, avverso la medesima sentenza, l’impugnazione proposta per prima costituisce il rapporto processuale, mentre le successive assumono carattere incidentale. L’appello incidentale autonomo, volto a censurare un capo distinto da quello del gravame principale, deve essere proposto a pena di decadenza entro sessanta giorni. Poiché l’atto del dipendente non presentava alcun nesso di consequenzialità con l’impugnazione della Procura, esso sarebbe stato tardivo; la Corte ha tuttavia ritenuto ammissibile il gravame, perché correttamente notificato entro il termine annuale, tenuto conto della sospensione feriale.
Nel merito, la Corte ha confermato il rigetto della seconda posta di danno. La Procura sosteneva che la quantificazione si fondasse su dati certi, ossia il numero delle operazioni gestite e le tariffe vigenti, applicando il criterio del “più probabile che non”. La Sezione ha replicato che la ricostruzione, pur plausibile, si basava su mere intercettazioni e analisi di contesto, proiettando su un periodo più ampio episodi accertati solo per un trimestre del 2015. Si trattava di illeciti non accertati in sede penale, ma solo induttivamente ricostruiti, che non possono fondare una statuizione giudiziale.
Quanto alle censure del dipendente, la Corte le ha ritenute infondate. Ha confermato la condanna per il danno patrimoniale diretto del periodo accertato, comprensivo del danno da tangente: l’attività illecita, svolta su archivi cartacei, non lasciava tracce. Le assoluzioni di due avventori non elidono l’abuso del pubblico ufficiale. Parimenti corrette la quantificazione del danno da costi delle indagini interne e quella del danno da lesione del vincolo sinallagmatico. La sentenza di primo grado è stata integralmente confermata.
Nota della Redazione
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