Finanziamenti per rilocalizzazione di imprese alluvionate computabili tra gli aiuti di Stato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10099 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
I finanziamenti agevolati concessi per la rilocalizzazione delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994, ai sensi dell’art. 4 quinquies della legge n. 228/1997, costituiscono aiuti di Stato rilevanti e vanno computati nell’importo complessivo degli aiuti ricevuti, ai fini della verifica della sovracompensazione del danno ai sensi dell’art. 107, paragrafo 2, lett. b), TFUE. L’agevolazione, sia che consista nell’applicazione di un tasso di interesse ridotto sia nell’estinzione del precedente finanziamento — qualificata come contributo in conto capitale dal comma 4-bis della medesima disposizione — è direttamente correlata all’evento calamitoso e al danno conseguente, sicché la sua esclusione dal computo comporterebbe un’indebita sovracompensazione. In sede di giudizio di rinvio, la riespansione dei poteri di allegazione della parte è limitata: le circostanze già note alla parte devono essere dedotte con la memoria di costituzione nel giudizio rescissorio, non essendo ammissibile la tardiva allegazione di nuove voci di danno in sede di consulenza tecnica d’ufficio. L’onere di provare i presupposti della compatibilità dell’aiuto con il mercato interno grava sul soggetto che invoca il beneficio. È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso che lamenti l’omesso esame di eccezioni e domande senza trascrivere, neppure in stralcio, gli atti che le contengono né indicare dove esse siano state proposte.
Il Fatto
La società, impresa colpita dall’alluvione del novembre 1994 in Piemonte, aveva versato integralmente i contributi previdenziali e i premi assicurativi per gli anni 1995-1997. Successivamente, la legge n. 350/2003 aveva esteso agli alluvionati del 1994 i benefici previsti dalla legge n. 289/2002 per le vittime del terremoto del dicembre 1990, consentendo la definizione agevolata della posizione contributiva con il versamento del solo 10% dell’importo dovuto. La società chiedeva quindi il rimborso del 90% di quanto versato, pari a €221.364,93 nei confronti dell’INPS e a €3.361,98 nei confronti dell’INAIL.
Il Tribunale di Asti accoglieva le domande e la Corte d’appello di Torino confermava con sentenza n. 98/2011. Nelle more del giudizio di cassazione, la Commissione Europea aveva emesso la Decisione n. 195/2016, valutando le norme agevolative alla luce della disciplina sugli aiuti di Stato. La Cassazione, con sentenza n. 5270/2017, aveva cassato con rinvio, imponendo al giudice del rinvio di verificare la compatibilità delle agevolazioni con l’art. 107 TFUE e l’eventuale applicabilità della regola de minimis. Il giudice del rinvio, accertato il superamento della soglia de minimis, escludeva la compatibilità dell’aiuto per sovracompensazione del danno e condannava la società alla restituzione di quanto ricevuto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, esaminando i sei motivi di censura proposti dalla società. Il primo motivo, con cui si lamentava l’omesso esame di specifiche eccezioni, è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non essendo stati trascritti nel ricorso gli atti che contenevano le doglianze né essendo stati depositati e identificati. Il secondo motivo è risultato parimenti inammissibile per difetto di rilevanza, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata.
Quanto al terzo e quarto motivo, concernenti la natura dei finanziamenti per la rilocalizzazione, la Corte ha confermato la correttezza dell’interpretazione del giudice del rinvio. L’art. 4 quinquies della legge n. 228/1997 contempla due ipotesi: la prima per le imprese ubicate in fasce fluviali soggette a vincolo; la seconda per le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994, che possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 1, con contestuale estinzione del precedente finanziamento con oneri a carico dello Stato. Il comma 4-bis qualifica tale estinzione come contributo in conto capitale. La Corte ha richiamato il precedente di Cass. n. 37502/2022, che ha già avuto modo di chiarire come la norma correli la possibilità di ottenere gli aiuti per la rilocalizzazione agli eventi calamitosi del 1994, rendendo corretta l’inclusione di tali finanziamenti nel computo degli aiuti percepiti.
Sul quinto motivo, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 2697 cod. civ., poiché il giudice del rinvio aveva deciso in base al materiale probatorio ritualmente e tempestivamente prodotto. Quanto alla mancata ammissione di nuovi documenti, la Corte ha precisato che la riespansione dei poteri di allegazione nel giudizio di rinvio comporta che l’esercizio di tali poteri, per circostanze già note alla parte, debba avvenire con la prima difesa utile, vale a dire con la memoria di costituzione nel giudizio rescissorio, e non in sede di CTU. Il sesto motivo, concernente il regime delle spese, è rimasto invece assorbito.
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Nota della Redazione
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