Redditi da partecipazione in s.r.l. senza attività lavorativa esclusi dalla base contributiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23401 del 16.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contributo annuo dovuto dagli iscritti alla Gestione degli artigiani e dei commercianti, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1, d.l. n. 348/92, convertito con modificazioni dalla legge n. 438/92, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF. Il richiamo al reddito d’impresa rinvia alla nozione fissata dal d.P.R. n. 917/86 e non comprende i redditi di capitale. Sono pertanto esclusi dalla base di calcolo i redditi da partecipazione in società di capitali, come la s.r.l., presso le quali il socio non svolga alcuna attività lavorativa.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione del contribuente avverso un avviso di addebito per omessa contribuzione dovuta alla Gestione degli artigiani e dei commercianti.

Il giudice di merito riteneva che non dovesse computarsi nella base imponibile il reddito percepito dal ricorrente quale socio di capitale in due s.r.l., nelle quali non svolgeva alcuna attività lavorativa, trattandosi di reddito di capitale e non di reddito d’impresa. L’Inps, in proprio e quale mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti, proponeva ricorso per cassazione per un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della disciplina contributiva. Il contribuente resisteva con controricorso illustrato da memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso, rilevando che l’atto di impugnazione individua con sufficiente chiarezza le ragioni di critica alla sentenza e prospetta una questione di puro diritto.

Nel merito, il ricorso è rigettato. La Corte muove dall’art. 1 della legge n. 233/90, che disciplina il contributo annuo degli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, e dal successivo art. 3-bis, comma 1, d.l. n. 348/92, che rapporta l’ammontare del contributo alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno di riferimento.

Secondo l’orientamento consolidato cui la Corte dichiara di voler dare continuità, la norma, riferendosi al reddito d’impresa, rinvia alla definizione contenuta nel d.P.R. n. 917/86, distinta dalla nozione di reddito di capitale. In particolare, i redditi da partecipazione in società di capitali presso le quali non si svolga attività lavorativa sono qualificati come redditi di capitale e restano estranei alla base di calcolo individuata dall’art. 3-bis, comma 1.

Il collegio richiama sul punto Cass. n. 21540/19, seguita da Cass. n. 3829 e n. 3637/21, Cass. n. 4180/21, Cass. n. 20626/23, Cass. n. 30316/24 e Cass. n. 7272/25. La tesi dell’Istituto, secondo cui la normativa distinguerebbe tra imposizione fiscale e previdenziale per ampliare la base contributiva, è quindi respinta: la distinzione tra reddito d’impresa e reddito di capitale opera anche sul piano contributivo. Le spese seguono la soccombenza dell’Inps e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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