Sgravi contributivi agricoli, decadenza limitata ai soli lavoratori irregolari (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11762 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sgravi contributivi, i commi 9 e 10 dell’art. 6, d.l. n. 338/1989, convertito con l. n. 389/1989, vanno interpretati nel senso che la sanzione della perdita delle agevolazioni contributive a carico del datore di lavoro che non abbia denunziato alcuni lavoratori, oppure li abbia denunziati per orari, giornate o retribuzioni inferiori a quelli effettivi, deve essere riferita alle sole posizioni dei lavoratori non denunziati o comunque coinvolti dalle violazioni. L’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 375/1993, nel testo sostituito dall’art. 9-ter, d.l. n. 510/1996, convertito con l. n. 608/1996, non giustifica una decadenza integrale: esso estende ai datori di lavoro agricolo il sistema generale delle agevolazioni e, con esso, la regola della commisurazione della sanzione all’entità della violazione.

Il Fatto

La vicenda origina dalla richiesta dell’INPS di restituzione delle somme erogate a titolo di agevolazioni contributive in favore di un’azienda agricola. L’Istituto aveva contestato l’irregolarità della posizione contributiva e aveva preteso il recupero integrale degli sgravi fruiti, per un importo eccedente le retribuzioni non corrisposte.

Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda dell’Istituto. La Corte d’appello di Bari, con sentenza depositata il 24.08.2022, ha riformato la pronuncia, dichiarando non dovute le somme richieste. Avverso tale decisione l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura; l’intimato è rimasto tale.

La Motivazione della Corte

Il motivo di ricorso investe il criterio di determinazione della sanzione. Secondo l’Istituto, l’accertamento dell’irregolarità contributiva avrebbe dovuto comportare la decadenza integrale dalle agevolazioni, e non la perdita limitata ai lavoratori per i quali non erano stati rispettati i minimali e ai soli periodi di riferimento.

La Corte ritiene il motivo infondato e richiama il principio consolidato in materia. I commi 9 e 10 dell’art. 6, d.l. n. 338/1989 vanno letti nel senso che la sanzione della perdita delle agevolazioni colpisce il datore di lavoro che non abbia denunziato alcuni lavoratori o li abbia denunziati per orari, giornate o retribuzioni inferiori a quelli effettivi, ma va riferita alle sole posizioni dei lavoratori non denunziati o ai quali si riferiscono le violazioni.

Il fondamento è duplice. Da un lato opera il collegamento diretto tra i lavoratori cui si riferisce l’inadempimento e le sanzioni da applicare. Dall’altro risponde a un criterio di razionalità, valido per tutti i sistemi sanzionatori, che l’entità della sanzione sia rapportata, almeno tendenzialmente, all’entità della violazione.

La Corte verifica poi la disciplina richiamata dall’Istituto, ossia l’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 375/1993, nel testo sostituito dall’art. 9-ter, d.l. n. 510/1996. La disposizione si limita a riconoscere le agevolazioni ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali o territoriali di categoria. Si tratta di norma che estende ai datori di lavoro agricolo il sistema generale delle agevolazioni previsto dal d.l. n. 338/1989, a sua volta richiamato dall’art. 4, d.lgs. n. 140/1997. Ne deriva che anche i commi 9 e 10 dell’art. 6 trovano applicazione, con la conseguente commisurazione della sanzione all’entità della violazione.

Il Collegio richiama il precedente Cass. n. 20891 del 2007, cui hanno dato continuità Cass. n. 1571 del 2013 e Cass. n. 2112 del 2016. Il ricorso è dunque rigettato. Nulla è statuito sulle spese di lite, per non avere l’intimato svolto alcuna attività difensiva. La Corte dà infine atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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