Ricongiunzione contributiva non perfezionata senza pagamento dell’onere (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23399 del 16.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La ricongiunzione dei contributi disciplinata dalla legge n. 45 del 1990 presuppone il perfezionamento dell’apposito negozio bilaterale tra l’assicurato e l’ente previdenziale e il successivo pagamento, anche parziale, della provvista necessaria. Il montante contributivo complessivo risultante dalla ricongiunzione non può essere computato agli effetti dell’anzianità contributiva prima dell’adempimento dell’onere economico. Ne consegue che, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico di favore subordinato al possesso di un requisito contributivo a una data certa, la domanda di ricongiunzione presentata e le rate versate dopo tale data non valgono a integrarlo.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Bologna aveva confermato la pronuncia di primo grado che accoglieva la domanda di un professionista volta a conseguire la pensione di anzianità alle condizioni di favore previste dall’art. 26, comma 3, dello Statuto INARCASSA ante 2013. I giudici di merito avevano ritenuto sussistenti i requisiti statutari, sul presupposto che il professionista si fosse avvalso dell’istituto della ricongiunzione dei contributi.

La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione, articolato in due motivi. La questione centrale riguarda il momento in cui il requisito contributivo può dirsi maturato quando esso dipenda dalla ricongiunzione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 4, commi 1 e 2, della legge n. 45 del 1990 e degli artt. 1362, 1363 e 1324 cod. civ., in relazione all’art. 6, comma 4, del Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni di INARCASSA e all’art. 26, comma 3, dello Statuto. L’ente contesta la sussistenza del requisito contributivo utile per accedere al trattamento di favore, non essendosi perfezionata la ricongiunzione alla data del 5 marzo 2010.

La Corte ritiene il motivo fondato. La disciplina invocata consentiva il conseguimento della pensione di anzianità agli assicurati che, alla data del 5 marzo 2010, avessero maturato l’età anagrafica di 55 anni e un’anzianità contributiva presso INARCASSA di 30 anni. Il nodo è se il requisito contributivo possa ritenersi acquisito per effetto della sola domanda di ricongiunzione.

Sul punto il Collegio richiama il proprio orientamento: la ricongiunzione ex lege n. 45 del 1990 presuppone il perfezionamento del negozio bilaterale e il pagamento della provvista; deve escludersi che il montante contributivo complessivo possa essere computato prima dell’adempimento, anche parziale, dell’onere economico. Viene citata Cass. n. 29767 del 2022 e, più di recente, Cass. n. 33842 del 2023 e Cass. n. 30190 del 2024.

Gli stessi principi vanno confermati. Dalla sentenza impugnata risulta che il professionista aveva presentato la domanda di ricongiunzione dei periodi contributivi presso INPS, INPDAI e INARCASSA il 20 aprile 2011 e aveva sostenuto l’onere economico, versando le prime tre rate, il 21 agosto 2012. Alla data utile del 5 marzo 2010 difettava dunque il requisito contributivo per beneficiare della disciplina di favore.

La sentenza è pertanto cassata in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo. Non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito e rigetta la domanda originaria per insussistenza del requisito dell’anzianità contributiva. Le spese dell’intero processo sono compensate, per la mancanza di precedenti specifici al momento del deposito del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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