Cassazione: l’annullamento dell’avviso sociale non si estende al socio che non impugna quello personale (Cass. civ. Sez. 5 n. 16381 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di impugnazione della cartella di pagamento notificata al socio di una società di persone, fondata su un autonomo avviso di accertamento personale emesso ai sensi dell’art. 5 tuir, non è pregiudizialmente dipendente dal giudizio di impugnazione della cartella notificata alla società, fondata sul distinto avviso sociale. L’annullamento dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società spiega effetti a favore dei soci solo quando sia passato in giudicato e non sia stato pronunciato per cause non rapportabili ai soci, come la nullità della notifica. L’affermazione del giudice di primo grado sulla rituale notifica dell’avviso personale, non impugnata dal contribuente, forma giudicato interno ed è incontrovertibile nel giudizio di cassazione.
Il Fatto
All’esito di un accertamento nei confronti di una società di persone, l’Agenzia delle entrate notificava al socio un avviso di accertamento personale per il recupero del maggior reddito di partecipazione in trasparenza, seguito dalla relativa cartella di pagamento. Il contribuente impugnava la cartella deducendo la nullità del ruolo per difetto di valida notifica dell’avviso sottostante e la nullità della cartella per omessa indicazione del responsabile del procedimento e per difetto di motivazione.
La Commissione tributaria provinciale annullava la cartella, rilevando la nullità della notifica dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società partecipata, mentre confermava la regolare notifica dell’avviso personale. La Commissione tributaria regionale confermava la decisione, ritenendo che l’annullamento dell’avviso sociale, nel parallelo giudizio, spiegasse automatica refluenza anche nel giudizio personale, potendo il socio avvalersi del giudicato favorevole alla società.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha escluso la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra il giudizio sociale e quello personale. L’atto presupposto della cartella sociale è l’avviso sociale, mentre l’atto presupposto della cartella personale è l’avviso personale, sicché la legittimità delle cartelle, assimilabili ad atti di precetto, può essere valutata singulatim.
La Suprema Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 14815 del 2008, secondo cui l’annullamento dell’avviso notificato alla società spiega effetti a favore dei soci solo quando sia passato in giudicato e non sia stato pronunciato per nullità della notifica, trattandosi di causa non rapportabile ai soci. Nella specie, la decisione di annullamento della cartella sociale non era definitiva ed era fondata esclusivamente sul vizio di notifica dell’avviso sociale, senza alcuna contestazione nel merito delle pretese verso la società.
La Corte ha inoltre valorizzato il giudicato interno formatosi sull’affermazione della Commissione tributaria provinciale circa la rituale notifica dell’avviso personale, non impugnata dal contribuente. Tale accertamento rende incontrovertibile la legittimità della notifica dell’avviso specificamente diretto al socio, che, ricevutane notizia, avrebbe potuto impugnarlo anche per far valere l’insussistenza della pretesa a monte, senza averlo fatto.
Quanto alla dedotta violazione del litisconsorzio necessario nei giudizi relativi all’accertamento di società di persone, la Corte ha precisato che tale principio attiene ai giudizi di impugnazione degli atti impositivi e non ai giudizi di impugnazione delle cartelle individualmente notificate sulla base di corrispondenti singoli avvisi non impugnati nel merito.
La Corte ha rigettato il motivo concernente la mancata sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., non ricorrendo alcun rapporto di pregiudizialità, e ha accolto il motivo di nullità della sentenza per violazione dell’art. 2909 cod. civ., avendo la Commissione tributaria regionale fondato la decisione su una sentenza erroneamente ritenuta definitiva. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia.
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Nota della Redazione
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