Reddito di cittadinanza, l’abrogazione non travolge i fatti commessi (Cass. pen. Sez. VII n. 3467 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’abrogazione del delitto di indebita percezione del reddito di cittadinanza, disposta a far data dal 1° gennaio 2024, non produce effetto retroattivo favorevole sui fatti commessi anteriormente. La clausola che fa salva l’applicazione delle sanzioni penali per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della disciplina deroga al principio di retroattività della lex mitior, altrimenti operante ex art. 2, comma secondo, cod. pen., perché assicura la tutela penale all’indebita erogazione del beneficio sin tanto che ne resta possibile la fruizione. La soppressione del beneficio si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione degli analoghi benefici introdotti in sostituzione. È manifestamente infondata la doglianza che invochi l’abrogazione come causa di cessazione della punibilità. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi positivi, non essendo più sufficiente, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., il solo stato di incensuratezza.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato per il reato di indebita percezione del reddito di cittadinanza, per aver omesso di indicare, tra i componenti del proprio nucleo familiare, un figlio in stato di detenzione. La sentenza di condanna è stata confermata in appello dalla Corte d’appello di Caltanissetta. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando doglianze sull’affermazione di responsabilità e sul trattamento sanzionatorio.
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto l’avvenuta abolizione del reddito di cittadinanza e la conseguente abrogazione della fattispecie incriminatrice. Con il secondo motivo ha contestato la violazione di legge sul trattamento sanzionatorio, in particolare il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il rigetto della sospensione condizionale della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la doglianza sull’abrogazione della fattispecie. Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 1, comma 318, legge n. 197/2022 ha abrogato, a far data dal 1° gennaio 2024, il delitto di cui all’art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4. La stessa disposizione, tuttavia, fa salva l’applicazione delle sanzioni penali per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina.
Questa clausola di salvezza deroga al principio di retroattività della lex mitior, che altrimenti conseguirebbe ex art. 2, comma secondo, cod. pen. La deroga si giustifica perché la norma assicura la tutela penale all’indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che resta possibile continuare a fruirne.
La Corte valorizza il coordinamento cronologico tra la soppressione del beneficio e la nuova incriminazione di cui all’art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza. Sul punto richiama il precedente Sez. 3, n. 7541 del 24.01.2024. La doglianza è quindi giudicata manifestamente infondata.
Sul trattamento sanzionatorio, la Corte osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo. Dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., operata dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato, come affermato da Sez. 4, n. 32872 del 08.06.2022.
Il giudice non è tenuto a valutare tutti gli elementi dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, purché la valutazione tenga conto delle specifiche considerazioni dell’interessato. Nel caso concreto il giudice di merito non ha ravvisato elementi positivi e ha negato la sospensione condizionale della pena in ragione di una precedente condanna. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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