Tossicodipendenza e continuazione: serve la programmazione originaria (Cass. pen. Sez. VII n. 34360 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, lo stato di tossicodipendenza del condannato non comporta automaticamente il riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso. Esso può giustificarlo, ai sensi dell’art. 671, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, solo con riguardo ai reati collegati e dipendenti da tale stato, sempre che ricorrano anche le altre condizioni elaborate dalla giurisprudenza. L’unicità del disegno criminoso richiede una programmazione originaria, quanto meno generica, dei singoli reati: non è sufficiente la volontà di procurarsi denaro con ogni mezzo, né la mera propensione a commettere quel tipo di delitti. La forte distanza spazio-temporale tra i reati e la non omogeneità degli stessi escludono la continuazione anche quando lo stato di tossicodipendenza costituisca solo il movente delle condotte predatorie.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta di concessione della continuazione tra i reati giudicati con quattro sentenze emesse dalle Corti di appello di Torino, di Roma e di Milano.

Le condanne riguardavano delitti di furto, ricettazione, tentata estorsione e lesioni personali, commessi in varie località in un arco temporale compreso tra il dicembre 2007 e il gennaio 2023. Il giudice dell’esecuzione aveva ritenuto insussistente l’unicità del disegno criminoso, nonostante la dedotta tossicodipendenza, valorizzando la forte distanza temporale, la diversità dei luoghi di consumazione, la non omogeneità dei titoli di reato e le diverse modalità esecutive. Da qui il ricorso, affidato a due motivi di vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato. Il primo motivo censurava l’ordinanza per aver ritenuto irrilevante la tossicodipendenza quale elemento dimostrativo dell’unicità del disegno criminoso, qualificandola come mero movente dei vari delitti. Il ricorrente sosteneva che tale condizione impone di superare la contrapposizione tra continuazione e scelta di vita e di ritenere probabile la continuazione tra reati anche distanti nel tempo.

La Suprema Corte richiama il principio di Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074, e la massima di Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Rv. 275420: lo stato di tossicodipendenza può giustificare l’unicità del disegno criminoso solo con riguardo ai reati collegati e dipendenti da tale stato, sempre che ricorrano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza. Il giudice di merito ha motivatamente escluso, per tutti i reati, la sussistenza di alcuno degli altri elementi indicatori di una programmazione unitaria, stante la non omogeneità degli stessi e la mancanza di contiguità spazio-temporale.

La Corte precisa che l’unicità del disegno criminoso richiede la programmazione originaria dei reati, quanto meno generica, e non può ravvisarsi nella sola volontà di procurarsi denaro con ogni mezzo, senza alcuna predeterminazione delle condotte. Non basta, dunque, che la tossicodipendenza costituisca il movente delle condotte predatorie.

Quanto al secondo motivo, relativo all’omessa valutazione della continuazione per gruppi di reati, in particolare tra quelli commessi nel 2019 e nel 2023 in territori poco distanti, la Corte lo ritiene parimenti manifestamente infondato: la motivazione sulla forte distanza spazio-temporale, che impedisce il riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso, riguarda anche tali delitti, commessi a distanza di quasi quattro anni e in Regioni diverse.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi per ritenere la parte non in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, in applicazione della sentenza della Corte cost. n. 186 del 2000. La Corte dispone infine l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente, avendo il ricorso ad oggetto una condizione personale dello stesso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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