Concordato in appello e rinuncia implicita ai motivi rilevabili d’ufficio (Cass. pen. Sez. IV n. 37461 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La definizione del procedimento mediante il concordato sulla pena in appello, con rinuncia ai motivi di impugnazione, produce effetti preclusivi che si estendono all’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità. Il giudice di appello che accoglie la richiesta ex art. 599 cod. proc. pen. non deve motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., né sostituire d’ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive in assenza di esplicita richiesta delle parti. Il ricorso per cassazione è pertanto ammissibile solo se deduce vizi della volontà di accedere al concordato, del consenso del pubblico ministero o del contenuto difforme della pronuncia, restando estranea ogni doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla modulazione del trattamento sanzionatorio, salvo il caso di pena illegale.
Il Fatto
La Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo, applicava ai due imputati la pena concordata ai sensi dell’art. 599 cod. proc. pen. Avverso tale pronuncia proponevano ricorso per cassazione entrambi gli interessati.
Il primo ricorrente lamentava, con un unico motivo, la violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria, ritenuta inidonea ad affermare la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. La seconda ricorrente deduceva la mancata sostituzione d’ufficio della pena detentiva con quella pecuniaria, la omessa valutazione di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., l’eccessività della pena e l’erronea qualificazione giuridica del fatto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura del concordato in appello: analogamente alla rinuncia all’impugnazione, esso limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, incluso il giudizio di legittimità. La Corte richiama a sostegno Sez. 4 n. 21532 del 17.04.2025, Sez. 5 n. 29243 del 04.06.2018 e Sez. 4 n. 53565 del 27.09.2017.
Ne deriva che il giudice di appello, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.: una volta che l’imputato ha rinunciato ai motivi, la cognizione resta circoscritta a quelli non oggetto di rinuncia, secondo l’effetto devolutivo dell’impugnazione. In tal senso il Collegio cita Sez. 3 n. 7041 del 26.11.2024, Sez. 5 n. 32082 del 02.05.2024, Sez. 4 n. 52803 del 14.09.2018 e Sez. 5 n. 15505 del 19.03.2018. Il ricorso in cassazione è ammissibile solo se deduce vizi relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della pronuncia.
Su questa base il Collegio dichiara inammissibili i motivi sulla modulazione del trattamento sanzionatorio e sulla qualificazione giuridica del fatto, essendo l’accordo implicante rinuncia a ogni diversa doglianza, con la sola eccezione della pena illegale. Richiama Sez. 4 n. 40683 del 03.10.2024 e Sez. 6 n. 41254 del 04.07.2019.
Quanto alla dedotta sostituzione d’ufficio della pena detentiva, la Corte osserva che, in caso di concordato con rinuncia, il giudice non può procedervi in assenza di esplicita richiesta delle parti: intervenuto l’accordo privo di tale previsione, non sussiste l’obbligo di pronunciarsi né di motivare sull’insussistenza dei presupposti ex art. 20 cod. pen. (richiamate Sez. 4 n. 26501 del 22.05.2025, Sez. 4 n. 17471 del 26.03.2024 e Sez. 4 n. 43980 del 26.10.2023).
Anche il ricorso del primo imputato è inammissibile, oltre che aspecifico, avendo egli rinunciato ai motivi in punto di responsabilità. Alla declaratoria consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 07.06.2000).
Nota della Redazione
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