False informazioni su reddito cittadinanza integrano art 7 d l 4 2019 (Cass. pen. Sez. II n. 26251 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le omesse o false informazioni contenute nell’autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza integrano il solo delitto di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, e non anche la truffa aggravata di cui all’art. 640-bis cod. pen. La fattispecie speciale prevale su quella generale, perché il beneficio è funzionale al sostegno delle famiglie in difficoltà e persegue obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. La qualificazione giuridica dei fatti incide sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, che va rideterminato dal giudice di rinvio. La statuizione sulla responsabilità, divenuta definitiva, resta invece ferma, poiché l’annullamento è parziale e limitato alla commisurazione della pena.
Il Fatto
La Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna di un imputato per i reati di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 e all’art. 640-bis cod. pen., contestati in relazione alle informazioni rese per ottenere il reddito di cittadinanza. La pena era stata determinata dal Tribunale e confermata in secondo grado.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, che a suo avviso integravano la sola fattispecie speciale di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019. La questione è quindi pervenuta alla Corte sul corretto inquadramento della condotta e sulle sue conseguenze sul piano sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 49686 del 13 luglio 2023, secondo cui le omesse o false indicazioni rese nell’autodichiarazione per il reddito di cittadinanza rilevano solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante o spettante in misura superiore a quella di legge.
Su questa base il Collegio richiama la pronuncia della Sez. II n. 25532 del 13.06.2025, che ha escluso la configurabilità della truffa aggravata e dell’indebita percezione di erogazioni pubbliche. Il reddito di cittadinanza è un sostegno alle famiglie in difficoltà, non un supporto agli operatori economici, e persegue finalità di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale.
La Corte valorizza altresì la pronuncia della Sez. II n. 40959 del 05.11.2025, che ha riconosciuto il rapporto di specialità tra l’art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019 e le fattispecie di cui all’art. 640, comma secondo, n. 1), cod. pen. e all’art. 7, comma 1, del medesimo decreto.
Ne discende la qualificazione dei fatti unicamente ex art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019. Il ricorso è pertanto fondato. La Corte annulla la sentenza impugnata nei soli limiti della rideterminazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Salerno, e dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità per il reato riqualificato.
Nota della Redazione
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