Annullamento senza rinvio per prescrizione e divieto di reformatio in peius (Cass. pen. Sez. II n. 26252 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di circostanze eterogenee concorrenti, il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e circostanze aggravanti, già operato in primo grado, non può essere modificato in peius dal giudice di appello in difetto di impugnazione del pubblico ministero. Il giudice di secondo grado ha l’obbligo di esaminare il motivo di appello che investe il bilanciamento tra circostanze eterogenee e non può omettere di considerare il beneficio già riconosciuto. Rilevata la fondatezza del motivo sul trattamento sanzionatorio, e sopravvenuta la prescrizione dei residui reati, la sentenza va annullata senza rinvio, ferma la conferma delle statuizioni civili.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, con la sentenza impugnata, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputata per una parte dei reati ascritti perché estinti per prescrizione, confermando la responsabilità per i residui e riducendo la pena. In primo grado erano già state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti concorrenti.
L’imputata ha proposto ricorso per cassazione lamentando che il motivo d’appello volto a ottenere la prevalenza delle attenuanti non era stato esaminato e che la Corte territoriale aveva mostrato di non riconoscere il beneficio neppure in equivalenza. Il ricorso investe anche l’errata delimitazione del motivo ai soli reati aggravati.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione dichiara il ricorso fondato. Il Collegio ricostruisce l’atto di appello e rileva che il motivo relativo al bilanciamento tra circostanze eterogenee concorrenti riguardava anche i reati di cui all’art. 348 cod. pen., diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale. La contraria valutazione di quest’ultima è qualificata come macroscopicamente errata.
Il passaggio decisivo concerne il regime del giudizio di equivalenza già operato in primo grado. La Corte rileva che il giudice di appello ha omesso di considerare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con equivalenza alle aggravanti concorrenti, giudizio che non poteva essere modificato in peius in difetto di gravame della pubblica accusa. Sul punto il Collegio richiama la concorde conclusione del Sostituto Procuratore generale.
Accertata la fondatezza del motivo inerente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la Corte ne trae le conseguenze processuali. Poiché i residui reati ascritti all’imputata sono nel frattempo estinti per prescrizione, con termine coincidente a quello già dichiarato dalla Corte di appello per le imputazioni ex art. 348 cod. pen., la sentenza impugnata viene annullata senza rinvio. Restano ferme le statuizioni civili.
La richiesta di rifusione delle spese avanzata dalle parti civili è respinta, non essendo l’imputata soccombente in questo grado di giudizio. Nulla è disposto per le spese di parte civile.
Nota della Redazione
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