Termine di impugnazione decorrente dalla comunicazione e inapplicabilità dell’aumento per l’imputato assente (Cass. pen. Sez. 3 n. 8781 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per violazione del termine di cui all’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione proposto oltre quindici giorni dalla comunicazione della sentenza emessa all’esito del giudizio di appello svoltosi con il rito camerale non partecipato. In tale procedimento, non trovando applicazione la disciplina dell’assenza, l’aumento dei termini per l’impugnazione previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. per il difensore dell’imputato assente non è applicabile.
Il Fatto
Il Tribunale aveva dichiarato il ricorrente non punibile ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di cui agli artt. 2 e 7, comma 2, del d.l. n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019. La Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva invece pronunciato condanna alla pena di un anno di reclusione.
Avverso la sentenza d’appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi. Con il primo ha eccepito l’inammissibilità dell’appello del pubblico ministero, con gli altri ha contestato l’applicazione dell’istituto della non punibilità, la sussistenza dell’elemento soggettivo e il diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto presentato oltre il termine di giorni quindici previsto dall’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Il giudizio di appello si era svolto secondo il rito camerale non partecipato ai sensi dell’art. 23-bis del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020, applicabile ratione temporis al procedimento. La sentenza, emessa con motivazione contestuale, era stata comunicata al difensore e al Procuratore generale in data 4 luglio 2025 e all’imputato il 9 luglio 2025.
Il ricorso per cassazione è stato proposto l’8 settembre 2025, oltre il termine di quindici giorni scadente il 24 luglio 2025. La Corte ha chiarito che, trattandosi di sentenza emessa all’esito di udienza camerale non partecipata, ove non è prevista la disciplina dell’assenza, non ricorre il presupposto per l’applicazione dell’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che prevede l’aumento dei termini per il difensore dell’imputato assente.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non sussistendo elementi per escluderne la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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