Reddito di cittadinanza e omessa comunicazione dello stato detentivo: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. III n. 4428 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reddito di cittadinanza, il beneficiario che sia sottoposto a misura cautelare custodiale è tenuto a comunicare la variazione entro quindici giorni, ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 4 del 2019. L’eventuale impossibilità materiale di adempiere per causa di forza maggiore, ove non dimostrata, non esonera dal successivo obbligo di informare l’INPS una volta cessata la situazione impeditiva. Nel giudizio di legittimità, la doglianza che contesti l’accertamento di merito sull’impossibilità di comunicare deve essere formulata come travisamento della prova, con indicazione specifica degli atti dai quali la situazione asserita emerge; in difetto, il motivo è inammissibile.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro, in riforma parziale della pronuncia del Tribunale, ha rideterminato la pena inflitta a un imputato, confermando nel resto la condanna di primo grado per il reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019. Questi, beneficiario del reddito di cittadinanza, aveva omesso di dichiarare all’INPS, nei quindici giorni dall’esecuzione della misura, di trovarsi in custodia cautelare in carcere per una distinta imputazione.
A causa di tale omissione, l’ente aveva continuato a erogare le mensilità, con percezione indebita di 781,80 euro. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo sotto vari profili l’impossibilità di comunicare la variazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha sostenuto di essere stato normativamente costretto all’isolamento per quindici giorni dall’ingresso nell’istituto penitenziario, durante l’emergenza pandemica. La Corte di merito aveva però già disatteso questa giustificazione, rilevandone l’assenza di riscontro probatorio. Di fronte a tale affermazione, osserva la Cassazione, il difensore avrebbe dovuto dedurre il vizio di travisamento della prova, indicando specificamente gli atti dai quali l’asserita situazione di isolamento sarebbe emersa. Poiché tale onere non è stato assolto, il motivo è inammissibile.
Quanto al secondo motivo, il ricorrente ha prospettato un mutamento radicale del fatto, sostenendo di essere stato condannato per una condotta diversa — l’omessa comunicazione dopo la scadenza dei quindici giorni — rispetto a quella contestata. La censura è giudicata arbitraria. La Corte di merito, evidenziando che l’imputato avrebbe potuto informare l’INPS sia pure con ritardo, non ha introdotto un fatto diverso, ma ha osservato che, quand’anche fosse esistita una causa di forza maggiore, l’obbligo di comunicazione sarebbe rimasto una volta cessata la situazione impeditiva.
Tale rilievo risulta ulteriormente confermato dal fatto che l’imputato non ha mai restituito le somme indebitamente percepite. L’inammissibilità del secondo motivo travolge, per logica conseguenza, il terzo. Una volta ribadito che la condanna riguarda l’omessa comunicazione dello stato detentivo entro il termine, risultano inconferenti le doglianze sull’assenza di dolo riferite a un preteso obbligo di comunicazione maturato dopo la scadenza del termine.
La Cassazione ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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