Morte dell’imputato dopo il ricorso: annullamento senza rinvio (Cass. pen. Sez. III n. 4426 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La morte dell’imputato intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione determina l’improcedibilità del ricorso e impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con enunciazione della relativa causale nel dispositivo. Il sottostante rapporto processuale risulta esaurito, sicché è preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tanto più quando dal testo del provvedimento impugnato non emerga l’evidenza dell’innocenza. Ai sensi dell’art. 150 cod. pen., i reati contestati si estinguono per morte del reo.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 16.01.2024, aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Rimini che aveva condannato l’imputato alla pena di tre anni e otto mesi di reclusione per tre violazioni dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, contestate ai capi a), a-bis) e a-ter) della rubrica.

Avverso tale sentenza l’imputato, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo l’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e dell’art. 81 cod. pen. in riferimento all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e/o dell’art. 581 cod. proc. pen. in riferimento all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il difensore contestava la motivazione nella parte in cui era stata rigettata la deduzione di assorbimento della condotta del capo a-ter) in quella del capo a-bis), assumendo che la contestazione fosse generica e che fosse onere dell’accusa diversificare le condotte riferite al medesimo lasso temporale e alla medesima sostanza stupefacente.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio di legittimità è intervenuto il decesso dell’imputato. Il difensore, in data 8 gennaio 2025, ha trasmesso copia del certificato di morte, dal quale risulta il decesso avvenuto il 22 ottobre 2024.

La Corte ha rilevato che, dopo la proposizione del ricorso, è sopraggiunta la morte dell’imputato, attestata dal certificato acquisito agli atti. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 150 cod. pen., i reati contestati risultano estinti per morte dell’imputato.

Il Collegio ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 30 del 25.10.2000, Poggi Longostrevi, Rv. 217245, secondo cui la morte dell’imputato intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione impone l’annullamento senza rinvio, con l’enunciazione della relativa causale nel dispositivo. Il rapporto processuale sottostante è ormai esaurito.

Da tale premessa discende la preclusione di ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Tale preclusione opera tanto più quando dal testo del provvedimento impugnato non risulti l’evidenza dell’innocenza, come nel caso di specie.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per la sopravvenuta morte dell’imputato e la sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per morte dell’imputato. La Corte non esamina nel merito il motivo relativo all’assorbimento delle condotte, assorbito dalla causa estintiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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