Diffamazione: necessaria l’inequivoca identificazione del destinatario del post (Cass. pen. Sez. 5 n. 14441 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di diffamazione, l’individuazione del soggetto passivo deve avvenire attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali natura e portata dell’offesa, circostanze narrate, riferimenti personali e temporali, valutati complessivamente, così da potersi individuare con ragionevole certezza l’offeso. Tale individuazione deve essere deducibile in termini di affidabile certezza dalla stessa prospettazione dell’offesa, con un criterio oggettivo, non essendo consentito il ricorso a intuizioni o soggettive congetture di soggetti che ritengano di poterne essere i destinatari. La valutazione della sussistenza della materialità della condotta e della portata offensiva delle frasi è compito del giudice di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato per il reato di diffamazione aggravata in concorso (artt. 110, 595, commi primo e terzo, cod. pen.) per aver pubblicato su Facebook un post, accompagnato dalla foto di un edificio, dal contenuto: “Agli occupanti abusivi della mia casa devono uscire immediatamente fuori. E come? Vediamo”.

La Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Aosta, aveva prosciolto l’imputato per particolare tenuità del fatto, confermando le statuizioni civili. L’imputato ricorreva per cassazione, lamentando, tra l’altro, l’indeterminatezza della persona offesa e un vizio di motivazione per travisamento della prova.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il proprio consolidato orientamento, affermando che la valutazione della sussistenza della materialità della condotta contestata e della portata offensiva delle frasi compete al giudice di legittimità, che deve pronunciare sentenza di assoluzione in caso di esclusione.

Richiamando i precedenti giurisprudenziali in materia, la Corte ha ribadito che l’individuazione del soggetto passivo deve essere realizzata con un criterio oggettivo, basato sugli elementi della fattispecie concreta, e deve essere deducibile dalla stessa prospettazione dell’offesa in termini di affidabile certezza, non essendo ammesso il ricorso a intuizioni o congetture soggettive.

Applicando tali principi al caso di specie, la Sesta Sezione ha escluso che il post, accompagnato dalla foto di un edificio, consentisse l’inequivoca identificazione della persona offesa. Le circostanze valorizzate dalla Corte territoriale — il riconoscimento dell’immobile da parte di un dipendente del marito della persona offesa e la provenienza del post da un precedente occupante — non erano di per sé idonee a permettere a chiunque avesse letto il messaggio di individuare con ragionevole certezza e immediatezza il destinatario dell’offesa.

La Corte ha pertanto accolto il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste, con revoca delle statuizioni civili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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