Querela del responsabile sicurezza e limiti del sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. 7 n. 1240 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della procedibilità del delitto di furto commesso all’interno di un supermercato, il responsabile della sicurezza dell’esercizio commerciale è legittimato a proporre querela anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, in particolare quando la ricostruzione del fatto e la valutazione dell’idoneità degli atti si fondano su un giudizio di prognosi postuma non sindacabile in sede di legittimità. Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, motivato con riferimento alla abitualità della condotta, non è censurabile in cassazione quando la precedente commissione di reati della stessa indole ha carattere ostativo.
Il Fatto
La ricorrente, imputata per il delitto di tentato furto di generi alimentari in un supermercato, era stata condannata in primo grado. La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza, aveva riconosciuto l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., rideterminando la pena. Avverso tale decisione, la difesa proponeva ricorso per cassazione.
Con il primo motivo si deduceva la violazione di legge per essere stata omessa la pronuncia di proscioglimento per carenza della condizione di procedibilità, contestando la validità della querela presentata dagli addetti alla vigilanza, per pretesa carenza di legittimazione. Gli altri motivi riguardavano il requisito dell’idoneità degli atti e il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile l’impugnazione, esaminando i motivi nell’ordine proposto. In ordine alla querela, ha richiamato il principio di legittimità secondo cui il responsabile della sicurezza dell’esercizio commerciale, titolare della detenzione qualificata dei beni, è legittimato a sporgere querela anche in assenza di poteri rappresentativi del proprietario.
Il secondo motivo è stato ritenuto non deducibile in sede di legittimità, poiché volto a rimettere in discussione la ricostruzione fattuale e il giudizio di idoneità degli atti, correttamente operato dalla Corte di merito tramite una prognosi postuma ancorata alla situazione percepita dall’agente al momento della condotta. La circostanza che l’imputata fosse stata subito notata non è stata valutata come elemento dirimente.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha osservato che la valutazione di non particolare tenuità si fondava sui plurimi precedenti penali per furto, evidenziando il carattere ostativo della commissione abituale di reati della stessa indole. Tale valutazione, non implausibile, non è sindacabile in sede di legittimità.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., equitativamente fissata in euro 3.000,00.
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Nota della Redazione
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