Inammissibile il ricorso sulla mancata dichiarazione della condanna nel reddito di cittadinanza (Cass. pen. Sez. VII n. 35723 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per manifesta infondatezza, il ricorso per cassazione che, censurando il giudizio di colpevolezza, si limiti a prospettare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte di una ricostruzione adeguata e razionale dei giudici di merito. Integra il reato di cui all’art. 7 del decreto legge n. 4 del 2019 la condotta di chi, nelle domande finalizzate al conseguimento del reddito di cittadinanza, ometta consapevolmente di dichiarare una precedente condanna irrevocabile, trattandosi di informazione rilevante ai fini del beneficio economico. La pluralità di dichiarazioni fraudolente, rese in un esteso arco temporale, osta all’applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, così come l’esistenza di un grave precedente e l’assenza di resipiscenza escludono le sanzioni sostitutive.
Il Fatto
La vicenda processuale trae origine da due domande di reddito di cittadinanza presentate dal ricorrente, nelle quali questi aveva omesso di dichiarare una precedente condanna, divenuta irrevocabile nel 2015, per il reato di cui agli art. 629 cod. pen. e art. 7 del decreto legge n. 152 del 1991. All’esito del rito abbreviato, il Tribunale di Cosenza aveva condannato l’imputato, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione.
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 3 luglio 2024, aveva confermato integralmente la decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: la censura del giudizio di colpevolezza, la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto e l’erronea applicazione della disciplina delle sanzioni sostitutive.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, esaminando separatamente i tre motivi e rilevandone la manifesta infondatezza. Quanto al primo motivo, la Corte ha osservato che la doglianza era volta a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte di una ricostruzione adeguata operata dai giudici di merito. Questi ultimi avevano evidenziato che il ricorrente, nelle due domande, aveva consapevolmente omesso di dichiarare la condanna del 2015, informazione rilevante ai fini del conseguimento del beneficio economico.
Il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., è stato ritenuto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata. La Corte di appello aveva sottolineato, in senso ostativo, che la condotta dell’imputato si era estrinsecata in plurime dichiarazioni fraudolente di tipo omissivo, rese in un esteso arco temporale, elemento incompatibile con il requisito della particolare tenuità.
Anche il terzo motivo, concernente l’erronea applicazione degli art. 53 e ss. della legge n. 689 del 1981, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte di appello aveva rimarcato, in maniera non irragionevole, che l’esistenza di un grave precedente a carico dell’imputato e la sua assenza di resipiscenza, comprovata dalla commissione dei reati per cui si è proceduto, escludevano l’applicabilità delle invocate sanzioni sostitutive.
Nel complesso, la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulti sorretta da considerazioni razionali, rispetto alle quali la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, estranei al perimetro del giudizio di legittimità, richiamando in termini la Sez. 6 n. 5465 del 2020. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del pagamento delle spese processuali e del versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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