Sequestro preventivo: ricorso per Cassazione solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. II n. 38247 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo il ricorso per Cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., restando estranea al giudizio di legittimità ogni censura che investa il merito della decisione. Il motivo che, pur rubricato come inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., contesti la brevità o la parzialità della motivazione del tribunale del riesame e proponga ricostruzioni alternative del fatto, deduce in realtà un vizio di motivazione ed è pertanto inammissibile. Il difetto di motivazione integra violazione di legge solo se l’apparato argomentativo manchi del tutto o sia privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Il tribunale del riesame, quanto al fumus commissi delicti, non può limitarsi alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve valutare in modo puntuale e coerente le concrete risultanze processuali, senza anticipare alcun giudizio sulla responsabilità.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trento aveva disposto il sequestro preventivo di un pubblico esercizio, di cui è titolare la ricorrente, indagata per il reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. in concorso con altri soggetti. Il Tribunale di Trento, in sede di riesame, aveva annullato il decreto nei confronti della sola indagata.
Avverso tale ordinanza il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente ha censurato la valutazione del fumus operata dal Tribunale, ritenuta fondata su congetture in ordine alla provenienza lecita del denaro impiegato per l’acquisto del locale, e ha contestato l’eccesso di accertamento compiuto dal giudice del riesame.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che il motivo, pur formalmente rubricato come violazione di legge, attacca in realtà il merito della decisione del Tribunale, contestandone brevità e parzialità e proponendo una diversa lettura degli elementi indiziari. Il ricorrente illustra come avrebbe dovuto essere confutato l’impianto difensivo e quali conclusioni si sarebbero dovute trarre dalla documentazione allegata.
La Suprema Corte ha richiamato il limite dell’art. 325 cod. proc. pen.: avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, cioè per errores in iudicando o errores in procedendo che vizino radicalmente la decisione. Le ricostruzioni alternative del fatto restano estranee a questo vaglio.
Il difetto di motivazione può integrare la violazione di legge, come affermato dalle Sezioni Unite n. 5876 del 13.2.2004 e da Sez. 6 n. 21525 del 18.06.2020, solo quando l’apparato argomentativo manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente a superare le critiche prospettate.
Quanto alla doglianza sull’elusione dell’accertamento proprio della fase cautelare, la Corte l’ha giudicata manifestamente infondata. Il tribunale del riesame deve compiere una ponderata valutazione sulla sussistenza del fumus commissi delicti, quale indefettibile requisito del sequestro preventivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., tenendo conto delle concrete risultanze processuali e indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l’impostazione accusatoria, secondo il principio di Sez. 2 n. 37100 del 07.07.2023. Ai fini del fumus sono richiesti sufficienti indizi e non gravi indizi di colpevolezza. Il riesame trentino si è attenuto a tale perimetro, senza invadere il merito.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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