Inammissibile il ricorso che riproduce motivi già respinti in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 13470 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La specificità del motivo, infatti, va valutata non solo sotto il profilo dell’indeterminatezza, ma anche sotto quello della mancanza di correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, poiché quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza incorrere nel vizio di aspecificità, che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità dell’impugnazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Catanzaro lo ha condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Con un primo motivo ha dedotto che la sostanza stupefacente rinvenuta in suo possesso fosse destinata a uso meramente personale. Con un secondo motivo ha contestato la mancata qualificazione del fatto sotto la specie di cui all’art. 73, comma 5, T.U. stup. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è inammissibile perché meramente reiterativo di argomentazioni già proposte in sede di appello e disattese con motivazione non illogica.

La Corte ribadisce un principio consolidato: è inammissibile il ricorso fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità va valutata non solo per la genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, poiché quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità.

Nel caso di specie la Corte territoriale ha congruamente motivato, mediante il richiamo alla sentenza di primo grado, in ordine all’incompatibilità tra il quantitativo di sostanza sequestrata e l’uso personale, attesa la deperibilità della sostanza e il dato delle scarse capacità reddituali del ricorrente.

Il secondo motivo è parimenti reiterativo di censura già spiegata in appello e congruamente rigettata sulla base dell’ingente quantitativo di sostanza sequestrata. La Corte rileva che il ricorrente ha richiamato il precedente Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149, da ritenersi smentito nelle proprie conclusioni dalla successiva giurisprudenza (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Pascale, Rv. 284319).

Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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