Reddito di cittadinanza: omessa dichiarazione di misura cautelare non punibile (Cass. pen. Sez. III n. 26239 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reddito di cittadinanza, integrano il delitto di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 2019, le omesse o false indicazioni contenute nell’autodichiarazione finalizzata a conseguire il beneficio solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge. Ne consegue che l’omessa comunicazione, da parte del beneficiario, della sopravvenuta applicazione di una misura cautelare personale non integra la fattispecie, non potendosi qualificare come informazione dovuta e rilevante ai fini della revoca o della riduzione del beneficio. L’art. 7-ter, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, prevedendo la sospensione automatica del beneficio in caso di applicazione di misura cautelare personale, esclude esplicitamente che la relativa omessa comunicazione assuma rilievo penale.

Il Fatto

Il Tribunale di Pistoia, con sentenza del 18.06.2025, ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, ascritto per avere omesso, in sede di richiesta di ammissione al reddito di cittadinanza, di dichiarare di essere destinatario di misure cautelari personali.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, deducendo violazione di legge. Il ricorrente censura l’assunto del giudice di merito secondo cui l’unica situazione penalmente rilevante sarebbe la sottoposizione a misura custodiale in carcere, in contrasto con il tenore dell’art. 2 d.l. n. 4 del 2019, che non distingue tra le varie misure cautelari nell’individuazione dei requisiti per fruire del beneficio.

La Motivazione della Corte

La Terza Sezione dichiara il ricorso infondato, condividendo le considerazioni del Procuratore Generale. Il percorso argomentativo muove dall’intervento “selettivo” delle dichiarazioni penalmente rilevanti operato dalle Sezioni Unite n. 49686 del 13.07.2023, secondo cui le omesse o false indicazioni assumono rilievo solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante o spettante in misura superiore a quella di legge.

La decisione del Tribunale di Pistoia si è mossa in tale prospettiva, recependo l’indicazione del teste secondo cui l’omessa indicazione dell’applicazione degli arresti domiciliari non aveva avuto influenza sulla misura dell’erogazione del beneficio. Il giudice di merito ha dunque verificato in concreto l’incidenza dell’omissione, escludendone la rilevanza ai fini dell’erogazione.

La tesi del ricorrente, volta a ritenere ininfluente la tipologia di misura non dichiarata, non appare in linea con l’impianto ricostruttivo delineato dal Supremo Consesso, pur trovando eventuali spunti in Sez. 3 n. 24419 del 21.02.2025. La Corte valorizza, in senso contrario, la precisazione offerta dalla stessa Sezione con Sez. 3 n. 19873 del 04.02.2025.

In particolare, si afferma che l’art. 7-ter, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, stabilendo la sospensione automatica del beneficio in caso di applicazione di misura cautelare personale nei confronti del beneficiario, esclude esplicitamente che l’omessa comunicazione di tale circostanza integri la condotta penalmente rilevante ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto. Il difetto di comunicazione non può infatti inquadrarsi nel novero delle informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio.

Su queste basi la Corte rigetta il ricorso, confermando l’assoluzione dell’imputato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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