Sequestro preventivo per abusi edilizi, l’efficacia del regolamento urbanistico va accertata (Cass. pen. Sez. III n. 26240 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo per reati edilizi, il giudice del riesame che fondi la ritenuta illegittimità del titolo abilitativo sull’inosservanza del regolamento urbanistico comunale deve previamente accertare l’efficacia di quest’ultimo al momento del rilascio del titolo. L’esecutività della delibera consiliare di approvazione non coincide con l’acquisizione dell’efficacia, che l’art. 39 d.lgs. n. 33 del 2013 subordina alla pubblicità degli atti di governo del territorio. È dunque viziata da elusione dell’obbligo motivazionale l’ordinanza che non si confronti con la distinzione tra il momento in cui la delibera diviene esecutiva e quello in cui il regolamento spiega effetti, né con il richiamo alle misure di salvaguardia, formulato in modo apodittico e indeterminato. Il ricorso per cassazione proposto dal difensore del legale rappresentante di una società è inammissibile ove questi non sia munito di procura speciale.

Il Fatto

Due società, l’una committente ed esecutrice dei lavori, l’altra proprietaria di alcuni subalterni, sono destinatarie di un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Matera per la realizzazione ritenuta abusiva di un complesso edilizio e per correlati delitti di falso. Il provvedimento si fonda sulla presunta illegittimità dei titoli abilitativi, ravvisata nell’inosservanza di un regolamento urbanistico comunale.

I rappresentanti legali delle società propongono richiesta di riesame. Il Tribunale di Matera, con ordinanza del 18.03.2026, respinge le istanze e conferma il sequestro. Entrambe le società ricorrono per cassazione, deducendo l’erronea interpretazione della disciplina regionale sulla delocalizzazione delle volumetrie, l’asserita non vigenza del regolamento urbanistico al momento del rilascio del titolo e la carenza del periculum in mora.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il ricorso proposto dal difensore del legale rappresentante della società committente. Poiché l’impugnazione cautelare era stata proposta dalle persone giuridiche e non dalla persona fisica, solo le prime sono legittimate a ricorrere nei gradi successivi. Il difensore, peraltro, non risulta munito di procura speciale: il ricorso è pertanto inammissibile. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 23271 del 2004 e, in tema di sequestro, Sez. III n. 42527 del 2019.

Quanto alla posizione della persona fisica sottoposta a indagini, i giudici di legittimità osservano che il difetto non sarebbe superato nemmeno nell’ipotesi contraria. Le Sezioni Unite n. 7983 del 2025 hanno chiarito che l’indagato può proporre riesame solo allegando un interesse concreto e attuale, requisito di ammissibilità che avrebbe dovuto essere esposto nel ricorso e non solo in memoria.

Il ricorso della società proprietaria è invece accolto. La Corte muove dal secondo motivo, che assume portata preliminare: solo accertando l’efficacia del regolamento urbanistico è possibile qualificare come illecita la condotta contraria al medesimo. Il Tribunale aveva ritenuto decisiva l’esecutività della delibera consiliare di approvazione, intervenuta il 03.04.2021, in data anteriore al rilascio del permesso di costruire.

Tale percorso è lacunoso. La difesa aveva invocato il combinato disposto dell’art. 39 d.lgs. n. 33 del 2013 e dell’art. 36 l. reg. Basilicata n. 23 del 1999, che subordinano l’efficacia degli atti di governo del territorio al compimento di specifici adempimenti di pubblicazione e trasmissione. La delibera comunale del 19.07.2021 attesta che tali operazioni furono eseguite solo il 15.06.2021, distinguendo così l’esecutività della delibera dall’acquisizione dell’efficacia. Il Tribunale non ha operato alcun confronto con questa ricostruzione.

Neppure regge il riferimento alle misure di salvaguardia, definito dal Collegio apodittico e indeterminato: esso non confuta l’assunto secondo cui dovevano ritenersi vigenti le n.t.a. del P.R.G., il cui art. 81 parametrava la superficie utile alla volumetria esistente divisa per 3,20. Sussiste dunque una sostanziale lacuna motivazionale su un aspetto preliminare, che determina l’assorbimento delle ulteriori questioni e l’annullamento dell’ordinanza, con rinvio al Tribunale di Matera ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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