Assoluta impossibilità di assistenza al minore e custodia cautelare del padre (Cass. pen. Sez. 1 n. 7649 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il divieto di applicare o mantenere la custodia cautelare in carcere nei confronti del padre di prole di età inferiore a sei anni, ai sensi dell’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., opera solo quando vi sia l’assoluta impossibilità della madre di prestare assistenza alla prole. Tale impossibilità, che può configurarsi anche in presenza della madre, deve essere interpretata con riferimento alla situazione concreta del minore, richiedendo un deficit assistenziale non altrimenti colmabile, tale da comprometterne il processo evolutivo-educativo per la mancata, valida ed efficace presenza di entrambi i genitori. La verifica va condotta caso per caso, considerando l’età dei figli, la loro situazione di salute e la possibilità di supplenza assistenziale da parte di altri familiari conviventi.
Il Fatto
L’indagato, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, proponeva istanza di revoca della misura o di sostituzione con gli arresti domiciliari, ai sensi dell’articolo 275, comma 4, cod. proc. pen., deducendo la necessità di assistere i propri figli minori. La Corte di appello rigettava l’istanza. Il Tribunale del riesame, adito in sede di appello, confermava il provvedimento, ritenendo la sussistenza delle esigenze cautelari e la mancata prova dell’assoluta impossibilità della madre di prendersi cura dei figli.
Avverso tale ordinanza, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione della situazione di cui all’art. 275, comma 4, cod. proc. pen. In particolare, si censurava la mancata considerazione delle condizioni di salute dell’altro figlio e dell’incidenza di tali problematiche sul complessivo assetto familiare.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nell’esaminare il ricorso, ha previamente delimitato l’ambito di applicazione della norma invocata. Ha infatti precisato che la disciplina di cui all’art. 275, comma 4, cod. proc. pen. è applicabile esclusivamente nell’ipotesi in cui nel nucleo familiare siano presenti figli di età inferiore ai sei anni. Nel caso di specie, tale presupposto non sussisteva, essendo i figli dell’indagato tutti ultraseienni.
La Suprema Corte ha inoltre richiamato il principio di diritto espresso dalle Sez. 3, n. 43141 del 2024, secondo cui l’assoluta impossibilità per la madre di prestare assistenza al figlio non va interpretata con riferimento al solo soggetto chiamato a dare assistenza, ma anche e soprattutto alla situazione del minore. La finalità della norma, ha chiarito la Corte, è evitare che dalla mancata presenza di entrambi i genitori derivi al figlio un deficit assistenziale capace di comprometterne il processo evolutivo-educativo.
Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto la motivazione dell’ordinanza impugnata logica e conforme a tale interpretazione. Ha rilevato come il giudice di merito avesse correttamente valorizzato una serie di elementi fattuali: l’età dei figli, la natura delle patologie sofferte da uno di essi, ma anche la circostanza che l’assistenza materna potesse essere integrata dall’apporto di altri familiari conviventi. La mera deduzione di una situazione di difficoltà familiare non è stata considerata sufficiente a integrare quella condizione di assoluta impossibilità che sola può giustificare l’eccezione alla regola della custodia in carcere.
La Corte ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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