Regolamento di competenza e domicilio del parasubordinato ex art. 43 c.c. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3932 del 13.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di controversie relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409, n. 3, cod. proc. civ., la competenza territoriale si determina, ai sensi dell’art. 413, quarto comma, cod. proc. civ., in base al domicilio del collaboratore, da intendersi quale sede principale degli affari e degli interessi ex art. 43 cod. civ. Tale domicilio si presume coincidente con la residenza e non con il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, poiché la nozione di domicilio è unitaria e assume rilievo non solo sotto il profilo economico, ma anche affettivo, spirituale e sociale. Il criterio si applica anche quando la prestazione sia resa con funzioni di massima responsabilità, in assenza di elementi che dimostrino una diversa collocazione del centro degli interessi.
Il Fatto
Il ricorrente, medico pediatra di libera scelta in convenzione con una azienda sanitaria provinciale, ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Messina, in funzione di giudice del lavoro, la struttura sanitaria, chiedendo la condanna al pagamento di un’indennità retributiva prevista dall’accordo collettivo nazionale di categoria, oltre accessori.
La convenuta ha eccepito l’incompetenza per territorio, indicando come competente il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nel cui circondario il ricorrente svolge l’attività professionale. Il Tribunale di Messina ha dichiarato la propria incompetenza sul presupposto della natura parasubordinata del rapporto, individuando il domicilio del collaboratore nel centro dei suoi interessi lavorativi. Riassunto il giudizio, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha sollevato conflitto negativo di competenza, richiedendo d’ufficio il regolamento ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione del rapporto. I rapporti tra medici convenzionati esterni e unità sanitarie, pur costituiti per il perseguimento delle finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, corrispondono a rapporti libero-professionali parasubordinati. L’ente pubblico non esercita sul professionista alcun potere autoritativo, salvo quello di sorveglianza, né può incidere unilateralmente sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti dal rapporto.
Da ciò consegue l’applicabilità dell’art. 413, quarto comma, cod. proc. civ., che àncora la competenza al domicilio dell’agente, del rappresentante di commercio o del titolare degli altri rapporti di collaborazione. La competenza territoriale si determina sulla scorta della prospettazione della domanda, senza che il criterio muti per effetto delle contestazioni della parte resistente.
Il passaggio decisivo riguarda il significato da attribuire alla nozione di domicilio. La Corte richiama i propri precedenti, che già avevano ricondotto la previsione dell’art. 413, quarto comma, cod. proc. civ. al domicilio ex art. 43 cod. civ., quale sede principale degli affari e degli interessi. Questo domicilio si presume coincidente con la residenza, non potendosi ritenere, almeno di norma, che esso si collochi nel luogo in cui la persona si rapporta nei limiti della prestazione lavorativa, quand’anche resa con funzioni di massima responsabilità.
La locuzione “sede principale degli affari e interessi” non si esaurisce negli interessi economici e materiali, ma comprende anche quelli affettivi, spirituali e sociali, perché la nozione di domicilio è unitaria e impone una considerazione complessiva di tali aspetti. Il criterio del luogo di svolgimento della prestazione, quindi, non può essere utilizzato per radicare la competenza.
Nel caso concreto, il ricorrente, pur prestando servizio in una diversa località, ha la propria residenza nel comune ove ha sede il Tribunale adito per primo. In assenza di elementi di segno contrario, la corretta applicazione degli art. 413, quarto comma, cod. proc. civ. e 43 cod. civ. individua quale giudice territorialmente competente il Tribunale di Messina, in funzione di giudice del lavoro. La Corte, risolvendo il conflitto ex art. 45 cod. proc. civ., dichiara la competenza di quel Tribunale e assegna alle parti il termine di sessanta giorni per la riassunzione.
Nota della Redazione
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