Trasferimento d’azienda e deroga all’art. 2112 c.c. in amministrazione straordinaria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12596 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trasferimento d’azienda, la deroga all’art. 2112 c.c. è consentita dall’art. 5 della direttiva 2001/23/CE quando l’impresa cedente sia assoggettata a una procedura di insolvenza con finalità liquidatoria, svolta sotto il controllo di un’autorità pubblica competente. L’esclusione della fattispecie traslativa richiede l’accertamento dell’assenza di continuità aziendale e dell’autonomia funzionale del ramo al momento della cessione. Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste quando il giudice di merito abbia valutato tutte le questioni prospettate. È infine inammissibile per difetto di interesse la censura avverso un’argomentazione che non costituisce ratio decidendi.
Il Fatto
La ricorrente aveva chiesto di accertare l’illegittimità della mancata assunzione da parte di una compagnia aerea, deducendo l’erronea applicazione dei criteri fissati dall’accordo sindacale del 2008, l’applicabilità dell’art. 2112 c.c. e il risarcimento del danno comunitario. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’Appello di Roma aveva confermato la decisione, ravvisando l’inapplicabilità della disciplina del trasferimento d’azienda in ragione dell’art. 27 d.lgs. n. 270/1999 e dell’art. 5 della direttiva 2001/23/CE.
Avverso la sentenza di secondo grado la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione della direttiva 2001/23/CE e dell’art. 117 Cost. nonché l’omessa pronuncia sulla questione della mancata disapplicazione dell’art. 47 della legge n. 428/1990 e dell’art. 56, comma 3, d.lgs. n. 270/1999. Le controricorrenti e la Presidenza del Consiglio dei ministri hanno resistito con separati controricorsi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo processuale. Ricorda che il vizio di omessa pronuncia, integrante violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre solo quando manchi qualsiasi decisione su un capo di domanda, inteso come istanza con contenuto concreto formulata in conclusione specifica. Nel caso di specie la fattispecie non è ravvisabile, perché la Corte territoriale ha esaminato tutte le questioni: l’errata disapplicazione dell’art. 2112 c.c., il mancato riconoscimento del danno comunitario e la scorretta applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da assumere.
Quanto alle questioni di contrasto con la normativa unionale, il Collegio ne rileva la novità, non essendo state proposte nei gradi di merito. Richiama il precedente di Cass. n. 19446/2023, di profili analoghi, e osserva che la sentenza d’appello si fonda su una prima e assorbente ratio decidendi: l’accertamento dell’insussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 2112 c.c., per essere stata esclusa una continuità aziendale tra la vecchia e la nuova compagnia.
Tale accertamento si regge su un duplice pilastro: gli elementi valorizzati dalla decisione della Commissione Europea del 12.11.2008 in materia di aiuti di Stato, confermata dal Tribunale UE con sentenza del 28.3.2012 e dalla CGUE con sentenza del 13.6.2013, e l’accertamento del giudice di prime cure, fatto proprio in appello. Il capo relativo all’assenza di continuità aziendale non risulta del resto impugnato espressamente.
La Corte richiama quindi i principi consolidati: ai fini del trasferimento di ramo d’azienda ex art. 2112 c.c. costituisce elemento costitutivo la autonomia funzionale del ramo ceduto, da leggere in integrazione con il requisito della preesistenza, in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenze 6 marzo 2014, C-458/12, e 13 giugno 2019, C-664/2017), come affermato da Cass. n. 22249/2021, Cass. n. 29203/2021 e Cass. n. 19034/2017.
Le censure relative all’art. 56, comma 3 bis, d.lgs. n. 270/1999 sono infine dichiarate inammissibili: l’argomentazione sul punto non costituisce ratio decidendi, non incide sul dispositivo ed è improduttiva di effetti giuridici, con conseguente difetto di interesse (Cass. n. 18429/2022; Cass. n. 8755/2018). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.