Detrazione efficientamento energetico: comunicazione ENEA tardiva non fa decadere dal beneficio (Cass. civ. Sez. V n. 12426 del 10.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’ENEA, ai sensi dell’art. 4 del d.m. 19.02.2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento del beneficio fiscale. La decadenza, in assenza di espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da un’interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, tenuto conto delle finalità statistiche per le quali l’adempimento è prescritto. La comunicazione all’ENEA ha finalità di monitoraggio e valutazione del risparmio energetico conseguito, non di controllo in relazione alle singole segnalazioni, e non integra un requisito di accesso alla detrazione. Il controllo dell’Amministrazione finanziaria deve invece riguardare la dimostrazione che le spese detratte siano state effettivamente sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico.
Il Fatto
L’incaricato per l’esazione notificava alla contribuente una cartella di pagamento avente ad oggetto il recupero di maggiori imposte IRPEF, addizionale regionale e comunale per l’anno 2011. L’atto esattivo traeva origine dal controllo formale della dichiarazione dei redditi, effettuato ai sensi dell’art. 36 ter d.P.R. 600/1973, che aveva condotto al disconoscimento delle detrazioni invocate per gli oneri sostenuti per il recupero del patrimonio edilizio e l’efficientamento energetico.
La contribuente impugnava la cartella; la Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, rilevando l’assenza di obblighi di comunicazione all’ENEA previsti a pena di decadenza. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche accoglieva parzialmente l’appello dell’Ufficio, limitando per il 2009 la detraibilità delle spese di recupero edilizio e confermando nel resto la pronuncia di primo grado. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con unico motivo, prospettato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione censurava la motivazione apparente della sentenza d’appello, che avrebbe ritenuto provate le spese in modo apodittico, senza esporre l’iter logico-giuridico seguito.
La Corte ritiene la critica non fondata. Il vizio di omessa o apparente motivazione ricorre quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, o li indichi in modo tale da rendere impossibile ogni sindacato sull’esattezza e logicità del ragionamento, secondo la consolidata elaborazione richiamata dalla stessa ordinanza. Il Collegio d’appello, ancorché con motivazione concisa, ha indicato l’iter logico con cui è giunto a valutare la spettanza delle detrazioni, facendo riferimento alle fatture allegate e non specificamente contestate.
Il nucleo della decisione riguarda la comunicazione all’ENEA. L’Agenzia affermava che l’adempimento, entro i termini del d.m. del 19.02.2007, costituisce obbligo inderogabile per ottenere l’agevolazione, richiamando a sostegno la Cass. sez. VI-V, 21.11.2022, n. 34151 e la Cass. sez. V, 30.5.2024, n. 15178. Il Collegio non ignora tali precedenti di segno contrario, ma ritiene di non condividerne le conclusioni.
Il percorso argomentativo valorizza il principio già affermato secondo cui, in tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori non è causa di decadenza. Tale decadenza non può desumersi dal tenore dell’art. 4 del d.m. 19.02.2007, né dalla normativa primaria, alla luce della finalità statistica dell’adempimento. Si distingue, in particolare, l’ipotesi della mancata comunicazione al centro di servizio dell’Agenzia delle entrate dell’inizio dei lavori, che trova nella legge n. 449/1997 la fonte di una previsione di decadenza, dal caso in esame.
La Corte osserva inoltre che, vertendosi in fattispecie anteriore al d.m. 11.05.2018, che ha introdotto poteri di verifica e controllo in capo all’ENEA, la comunicazione mantiene esclusivamente finalità di monitoraggio e valutazione del risparmio energetico su scala regionale e nazionale. L’accesso al beneficio è invece subordinato, ai sensi del comma 348 della legge n. 296 del 2006, all’asseverazione tecnica e alla certificazione energetica dell’edificio, requisiti che l’Amministrazione non ha contestato. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese dell’intero processo.
Nota della Redazione
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