Redditometro: valore presuntivo dei beni e prova contraria documentale (Cass. civ. Sez. V n. 9012 del 04.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina del redditometro, di cui all’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 nel testo vigente ratione temporis, introduce una presunzione legale relativa che collega alla disponibilità di determinati beni e servizi un reddito determinato secondo criteri statistici e presuntivi. Accertata l’effettività fattuale degli elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’Ufficio, il giudice tributario non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova contraria offerta dal contribuente. Questi è onerato di dimostrare, con idonea documentazione, che le somme necessarie a mantenere il possesso dei beni provengono da redditi esenti, da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Non basta la mera disponibilità di ulteriori redditi né il semplice transito della disponibilità economica: la norma richiede prova documentale dell’entità e della durata del possesso di tali redditi. La valutazione di merito sulla sufficienza della prova contraria è censurabile in cassazione solo nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il contribuente riceveva notifica di due avvisi di accertamento ai fini IRPEF per gli anni d’imposta 2007 e 2008. L’Agenzia delle Entrate rideterminava sinteticamente il reddito complessivo ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. n. 600/1973, accertando un maggior reddito e fondando la rettifica sulla disponibilità di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva: un’imbarcazione, l’abitazione principale in locazione e un’abitazione secondaria con box.
I ricorsi proposti dal contribuente erano rigettati in primo grado, ma la C.t.r. della Lombardia accoglieva l’appello e annullava gli avvisi, compensando le spese. L’Ufficio ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 cod. civ. per avere il giudice di merito svuotato il valore presuntivo dei beni indice.
La Motivazione della Corte
Il motivo è fondato nei termini di motivazione. La Corte ricostruisce la disciplina del redditometro e ricorda che il quarto comma dell’art. 38 consente di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di elementi certi, mentre il quinto comma contempla le spese per incrementi patrimoniali. Il sesto comma fa salva la prova contraria, che deve essere documentale.
Secondo il costante orientamento di legittimità richiamato, una volta accertata l’effettività degli elementi indicatori, il giudice non può privarli del valore presuntivo, ma può valutare solo la prova della provenienza non reddituale delle somme impiegate. Il contribuente non può limitarsi a dimostrare la disponibilità di ulteriori redditi: la norma esige prova documentale dell’entità e della durata del loro possesso, ad esempio mediante estratti di conto corrente.
Con riferimento all’imbarcazione, acquisita in leasing e riscattata, la C.t.r. aveva escluso la valenza indiziaria del canone annuo e del prezzo di riscatto, ritenuti esigui. La Corte rileva invece che il contribuente non ha offerto alcuna prova contraria diretta a dimostrare che tali importi fossero stati pagati con redditi non imponibili o esenti, richiamando sul punto la propria ordinanza n. 15289 del 2015.
Quanto alle spese relative agli immobili, la Corte conferma invece la valutazione della C.t.r., che aveva ritenuto fornita la prova contraria, essendo le spese sostenute dal coniuge e nella disponibilità dello stesso. Le doglianze dell’Ufficio su questo punto sono infondate e, in ogni caso, inammissibili, perché di natura meritale e dirette a un nuovo esame delle risultanze istruttorie.
Il ricorso è quindi accolto nei termini di motivazione; la sentenza è cassata con rinvio alla C.t.r. della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.