Definizione agevolata e sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 4304 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, con contestuale rinuncia ad ogni giudizio pendente, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, non essendo più configurabile un interesse del ricorrente alla decisione. La circostanza che manchi la prova della comunicazione alla controparte dell’atto di rinuncia non impedisce la declaratoria, poiché la rinuncia rileva comunque quale causa di carenza sopravvenuta dell’interesse. Le spese processuali non vanno liquidate, perché il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente. Non sussistono i presupposti per la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, quando il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso.
Il Fatto
La Commissione tributaria provinciale di Catania rigettava il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA, relativo all’anno 2005, con cui erano stati accertati maggiori ricavi. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, respingeva poi l’appello del contribuente. Quest’ultimo proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, mentre l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente depositava memoria con cui rappresentava di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, prevista dalla l. n. 197 del 2022, con rinuncia ad ogni giudizio pendente, chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che dalla documentazione allegata risulta come l’Agenzia delle entrate – Riscossione abbia distinto e quantificato gli importi dovuti ai fini della definizione agevolata e che il contribuente ha già pagato le prime due rate. Il ricorrente ha inoltre confermato la propria volontà di rinunciare al giudizio.
In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con conseguente rinuncia al giudizio, questo dovrebbe essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. per rinuncia del debitore, essendo egli ricorrente. La Corte osserva tuttavia che manca la prova della comunicazione alla controparte dell’atto di rinuncia.
Tale carenza non preclude però la decisione: la rinuncia rileva comunque agli effetti dell’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse al giudizio, secondo il precedente delle Sezioni Unite n. 31548 del 2022 richiamato dalla Corte.
Quanto alle spese processuali, la Corte esclude la loro liquidazione, poiché il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente. Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del doppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso, come affermato nel precedente Cass. n. 14782 del 2018.
Il ricorso viene pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nota della Redazione
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