Doppia conforme preclude il vizio di motivazione nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 9014 del 04.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario, qualora il giudice di appello confermi la sentenza di primo grado di rigetto sulla base delle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto, opera la preclusione di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che il vizio di omesso esame di un fatto decisivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non è deducibile in sede di legittimità. La censura che investa la valutazione delle risultanze istruttorie opera sul piano del merito e non è ammissibile in cassazione. Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario non fonda di per sé il rigetto dell’appello, ove la decisione si regga su autonome ragioni di inattendibilità della dichiarazione.
Il Fatto
Il contribuente riceveva notifica di un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’anno d’imposta 2008. L’ufficio rideterminava sinteticamente il reddito complessivo, rettificando il reddito dichiarato e accertando un maggior reddito, sulla base del riscontro della disponibilità di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva, segnatamente movimentazioni bancarie.
Il contribuente impugnava l’atto davanti alla C.t.p., che rigettava il ricorso. La C.t.r. confermava la decisione di primo grado, condannando il contribuente alle spese. Avverso la sentenza di appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi; l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il contribuente censurava la decisione di appello per aver negato il carattere di presunzione grave, precisa e concordante alla dichiarazione della madre circa il pagamento di una somma in contanti a titolo di liberalità, in ragione del divieto di prova testimoniale nel processo tributario.
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile oltre che infondato. La censura riveste natura meritale, essendo diretta a un nuovo esame delle risultanze istruttorie e a un accertamento fattuale di segno opposto rispetto a quello del giudice di appello. La sentenza impugnata dà conto di come il contribuente non abbia fornito prova oggettiva della provenienza della somma, limitandosi a mere asserzioni e senza giustificare le disponibilità finanziarie in modo tale da smentire l’argomentazione presuntiva dell’ufficio.
La C.t.r., in particolare, non ha fondato la decisione sul divieto di prova testimoniale in sé, ma ha esposto ragioni di merito che rendevano incongrua la dichiarazione, risultata incompatibile con i riscontri oggettivi relativi a movimentazioni finanziarie tra le medesime parti.
Con il secondo motivo il contribuente lamentava l’omesso esame della scrittura privata contenente la dichiarazione di liberalità materna. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per l’applicazione dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., come riformulato dal d.l. n. 83/2012, convertito nella legge n. 143/2012: nella ipotesi di doppia conforme, il giudice di appello, confermando la sentenza di primo grado sulle medesime ragioni di fatto, preclude la deducibilità del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ.
La Corte ha ritenuto la nuova norma applicabile alla fattispecie, essendo l’atto di appello depositato in data successiva al trentesimo giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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