Redditometro, prova contraria del contribuente e limiti del giudizio di legittimità (Cass. civ. Sez. V n. 861 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito, la disciplina del cd. redditometro introduce una presunzione legale relativa: accertata l’effettività degli elementi indicatori di capacità contributiva, il giudice tributario non può privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità. Grava sul contribuente l’onere della prova contraria, da offrire con idonea documentazione, della provenienza non imponibile delle somme. Non basta dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica: la norma esige la prova documentale di circostanze sintomatiche del fatto che tali redditi siano stati impiegati per coprire le spese contestate, con riferimento all’entità e alla durata del possesso. Le censure che sollecitano una nuova valutazione delle risultanze di fatto sono inammissibili in sede di legittimità, risolvendosi in un non consentito giudizio di merito.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti alla C.t.p. di Milano un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’anno d’imposta 2009, emesso ex art. 38, quarto, quinto e sesto comma, d.P.R. n. 600/1973, con cui l’Ufficio aveva rettificato il reddito dichiarato, determinandolo per effetto di una serie di spese. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso. La C.t.r. della Lombardia rigettava l’appello del contribuente, confermando la decisione.
Avverso la sentenza di secondo grado il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, lamentando l’error in iudicando in ordine alla prova del reddito diverso, costituito dalla restituzione di un finanziamento a una società, e l’omesso esame di un fatto decisivo. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, trattati congiuntamente per connessione, sono dichiarati inammissibili oltre che infondati. La Corte rileva che la censura si risolve nella sollecitazione di una nuova valutazione delle risultanze di fatto emerse nei gradi di merito, mostrando di voler trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito, nel quale ridiscutere il contenuto dei fatti processuali e gli apprezzamenti del giudice di appello.
Nel merito, il Collegio ricostruisce il sistema del redditometro. L’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis, prevede al quarto comma la presunzione del reddito complessivo netto sulla base di elementi e circostanze di fatto certi, connessi alla disponibilità di beni o servizi; al quinto comma contempla le spese per incrementi patrimoniali; al sesto comma fa salva la prova contraria del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
Secondo il costante orientamento richiamato, una volta accertata l’effettività degli elementi indicatori, il giudice tributario non può privarli del valore presuntivo, ma può solo valutare la prova offerta dal contribuente sulla provenienza non reddituale delle somme. Sul punto la Corte richiama, tra le altre, Cass. n. 1980/2020, Cass. n. 10266/2019 e Cass. n. 8539/2017.
Il Collegio precisa poi i confini della prova contraria: non è sufficiente la mera disponibilità di ulteriori redditi né il semplice transito della disponibilità economica. Il contribuente è onerato della prova di circostanze sintomatiche dell’impiego di tali redditi nelle spese contestate, con riferimento all’entità e alla durata del possesso, prova che può essere offerta con l’esibizione degli estratti dei conti correnti (in tal senso Cass. n. 37985/2022 e Cass. n. 12600/2022).
I giudici di appello hanno fatto buon governo di tali principi, ritenendo non attendibili le giustificazioni del contribuente, in particolare quanto all’importo asseritamente ricevuto a titolo di restituzione di un finanziamento, non coerente con i redditi dichiarati nell’anno di erogazione e in quelli precedenti. Il terzo motivo è inammissibile: la C.t.r. ha reso una valutazione conforme a quella di primo grado e l’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ. preclude, nella ipotesi di doppia conforme, la deducibilità del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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