Cartelle esattoriali: disconoscimento delle copie e onere della prova (Cass. civ. Sez. V n. 6251 del 09.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica della cartella esattoriale, la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può fondarsi su clausole generiche o onnicomprensive, ma deve essere operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, con l’indicazione del documento contestato e degli specifici aspetti di difformità. Il giudice che escluda una rituale certificazione di conformità non può negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le difformità contestate alla luce degli elementi istruttori, compresi quelli presuntivi. Nel caso di notifica a mezzo raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 cod. civ., la conoscenza dell’atto, con onere a carico del destinatario di provare che il plico conteneva un atto diverso o nessun atto.

Il Fatto

Alla società contribuente l’agente della riscossione aveva notificato alcune cartelle di pagamento per un importo complessivo di € 345.967,21. La società ne aveva denunciato l’inesistenza delle notifiche e le aveva impugnate davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva accolto in parte le sue ragioni.

Entrambe le parti proposero appello e la Commissione tributaria regionale della Lombardia li accolse entrambi. Quanto alle cartelle notificate a mezzo pec, il giudice d’appello ritenne non provata la regolarità della notifica, perché l’ente esattore non aveva depositato copie analogiche munite di attestazione di conformità né duplicati informatici. Quanto alla cartella notificata a mezzo raccomandata, escluse l’idoneità della stampa dell’estratto di ruolo e annullò l’atto. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; la società è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta due questioni distinte, entrambe relative alla prova della notifica delle cartelle esattoriali. Sul primo motivo, concernente le cartelle notificate a mezzo pec, richiama la propria giurisprudenza sull’interpretazione degli artt. 2719 e 2712 cod. civ.: la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile o generiche, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, indicando il documento contestato e gli aspetti di difformità.

La Corte precisa inoltre che, quando l’agente della riscossione produce copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento e l’obbligato ne contesti la conformità, il giudice che escluda una rituale certificazione non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie. Deve invece valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo rilievo all’eventuale attestazione di conformità resa dall’agente. Richiama in proposito Cass. n. 27633 del 2018, Cass. n. 16557 del 2019, Cass. n. 23902 del 2017, Cass. n. 24323 del 2018, Cass. n. 13387 del 2020.

Nel caso concreto, la Commissione regionale non ha chiarito se e in che termini la contribuente avesse disconosciuto le fotocopie, né se si trattasse di un disconoscimento generico o specifico, e non ha valutato le eventuali difformità alla luce degli elementi istruttori. Il giudice d’appello non si è dunque attenuto ai principi elaborati in materia e il motivo è fondato.

Il secondo motivo riguarda la cartella notificata a mezzo raccomandata. La Corte ricorda che, ai sensi dell’art. 1335 cod. civ. e in conformità al principio di vicinanza della prova, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere la conoscenza dell’atto. Il destinatario che deduca che il plico non conteneva alcun atto, o ne conteneva uno diverso, è onerato della relativa prova. Richiama Cass. n. 16528 del 2018, Cass. n. 30787 del 2019, Cass. n. 34765 del 2023. Anche questo motivo è fondato, perché il giudice regionale ha invertito l’onere della prova.

Il ricorso è pertanto accolto integralmente. La sentenza è cassata limitatamente alle statuizioni impugnate e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per il riesame e la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *