Accertamento del socio e definitività dell’avviso alla società: princìpi (Cass. civ. Sez. 5 n. 16520 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presunzione di distribuzione di utili extracontabili in una società di capitali a ristretta base partecipativa postula l’esistenza di un valido accertamento a carico della società, il quale costituisce un mero presupposto di fatto, e non una condizione giuridica, dell’accertamento nei confronti dei soci. L’atto impositivo riguardante il socio può, pertanto, essere emesso indipendentemente dalla definitività di quello relativo alla società. La notificazione non è un requisito di giuridica esistenza dell’atto impositivo, ma una condizione integrativa della sua efficacia; la sua omissione non ne determina l’inesistenza se il contribuente ne abbia avuto piena conoscenza nel termine di decadenza. Il giudice tributario, in caso di invalidità sostanziale dell’avviso, è tenuto a esaminare nel merito la pretesa e a rideterminarla secondo la corretta misura.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a una contribuente, socia di una società a ristretta base partecipativa, un avviso di accertamento per un maggior reddito da partecipazione. L’atto era fondato sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili accertati a carico della società, a seguito della rettifica della dichiarazione di quest’ultima.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente e la Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione, ritenendo necessaria la prova della definitività dell’avviso di accertamento notificato alla società e la sua regolare notifica. La CTR annullava l’atto rilevando, in via subordinata, che la contribuente non era titolare della quota del 75 per cento nell’anno di imposta. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, con i quali si denunciava la violazione degli artt. 1 e 44, comma 1, d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, nonché dell’art. 2697 c.c. I giudici di legittimità hanno ribadito che l’accertamento di un maggior reddito in capo alla società partecipata è un mero presupposto di fatto, non una condizione giuridica, dell’accertamento nei confronti dei soci. La definitività dell’avviso societario non è, quindi, requisito di legittimità dell’avviso notificato al socio.

La Corte ha precisato che la notificazione dell’avviso alla società non è un requisito di giuridica esistenza dell’atto impositivo, ma una condizione integrativa della sua efficacia. L’eventuale nullità o inesistenza della notifica alla società non determina la caducazione automatica dell’avviso emesso nei confronti del socio, qualora questi abbia avuto piena conoscenza dell’atto presupposto, come nel caso di specie, in cui l’avviso societario era stato allegato a quello notificatogli a titolo personale.

Con riferimento al quarto motivo, la Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla violazione degli artt. 2 e 35, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 277 c.p.c. La CTR, una volta appurato che la contribuente non possedeva nell’anno 2006 la quota del 75 per cento, avrebbe dovuto rideterminare la pretesa erariale in misura corrispondente all’effettiva quota di partecipazione, invece di limitarsi ad annullare l’atto. Il processo tributario, quale giudizio di impugnazione-merito, impone al giudice di esaminare la pretesa e ricondurla alla corretta misura.

La Corte ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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