Redditometro, prova contraria del contribuente e sindacato sulla motivazione (Cass. civ. Sez. V n. 4795 del 22.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, la determinazione operata con il cosiddetto redditometro integra una presunzione legale relativa, che dispensa l’Amministrazione da ogni ulteriore prova sull’esistenza dei fattori-indice di capacità contributiva e inverte l’onere probatorio a carico del contribuente. Quest’ultimo non può limitarsi a dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi, o il semplice transito delle risorse, ma deve provare con idonea documentazione l’entità e la durata del possesso dei redditi asseritamente impiegati, così da ancorare a fatti oggettivi la riferibilità della maggiore capacità contributiva. Nel processo tributario l’eccezione di inammissibilità del motivo di appello per novità è questione rilevabile d’ufficio e non è utilmente censurabile, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la sua mancata pronuncia. È infine affetta da motivazione apparente, e come tale censurabile al minimo costituzionale ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la sentenza che accolga l’appello del contribuente senza confrontarsi con la dedotta sproporzione tra esborsi accertati e redditi dichiarati.
Il Fatto
La contribuente riceveva la notifica di un avviso di accertamento, relativo all’IRPEF per l’anno di imposta 2007. L’Ufficio, in applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, rideterminava il reddito con metodo sintetico in € 1.833.426,00, oltre addizionali, con maggiore imposta di € 810.604,00. Gli elementi-indice rilevati consistevano nella disponibilità finanziaria per la concessione di finanziamenti infruttiferi a tre società partecipate, nella presenza di una collaboratrice domestica per 1300 ore annue e nel possesso di quattro unità abitative.
L’istanza di accertamento con adesione si concludeva negativamente. Il ricorso proposto dalla contribuente veniva rigettato dalla C.t.p. di Napoli; la C.t.r. della Campania accoglieva invece il gravame, con compensazione delle spese. L’Ufficio proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si deduce l’error in procedendo per avere la C.t.r. ritenuto che la C.t.p. avesse omesso la pronuncia sul thema decidendum, è dichiarato inammissibile. Richiamando un proprio precedente, la Corte ricorda che, pur essendo il giudice di legittimità anche giudice del fatto quando sia denunciato un vizio ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il relativo potere-dovere presuppone che la parte indichi puntualmente gli elementi del fatto processuale, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso. Nella specie la censura difetta di specificità.
Il secondo e il terzo motivo sono infondati. La Corte ribadisce il principio per cui l’eccezione di inammissibilità del motivo di appello perché nuovo è questione rilevabile d’ufficio, sottratta alla preclusione dell’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che investe le sole eccezioni in senso stretto e non le eccezioni improprie o le mere difese. La questione della provenienza dei fondi era stata comunque riproposta nell’atto di appello.
Il quarto e il quinto motivo sono fondati. La Corte ricostruisce la disciplina del redditometro: l’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis, consente di presumere il reddito sulla base degli indici di capacità contributiva e delle spese per incrementi patrimoniali, salva la prova contraria del contribuente. Questa non può risolversi nella dimostrazione della mera disponibilità di ulteriori redditi o del semplice transito della ricchezza: la norma esige la prova documentale dell’entità dei redditi e della durata del relativo possesso, ancorando a fatti oggettivi la riferibilità della maggiore capacità contributiva.
Nel caso concreto i giudici di seconde cure hanno fatto mal governo di tali principi, obliterando la ratio dell’accertamento: la contrapposizione, incontestata, tra una potenzialità reddituale irrisoria e i versamenti effettuati dalla contribuente nelle società partecipate, a fronte di un reddito dichiarato oscillante tra € 150 e € 5.345,00 annui.
La C.t.r. si è limitata ad affermare apoditticamente che l’onere probatorio era stato assolto, senza motivare sulla dedotta sproporzione tra l’entità degli esborsi e le entrate asserite come giustificative, né sulla perdurante disponibilità delle riserve patrimoniali maturate anni addietro. La motivazione, priva di iter logico-argomentativo, si scontra con il minimo costituzionale: è denunciabile in cassazione la sola anomalia motivazionale che si traduce in motivazione apparente, per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o perplessità obiettivamente incomprensibile, restando esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza.
La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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