Nota spese specifica e obbligo di motivazione della riduzione dei compensi (Cass. civ. Sez. V n. 21767 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi a una globale determinazione dei compensi in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di motivare la riduzione o l’eliminazione delle singole voci operate; l’onere motivazionale può essere assolto in forma succinta, senza risposta pedissequa a ogni indicazione. Il giudice deve inoltre liquidare le voci richieste per ciascuna delle fasi proprie dei vari gradi di giudizio, e la relativa omissione è illegittima se non sorretta da alcuna ragione. La fase introduttiva è connaturata a ogni giudizio instaurato; la fase decisionale ricomprende attività quali la precisazione delle conclusioni e l’esame del provvedimento conclusivo.

Il Fatto

La sentenza di primo grado, pur accogliendo il ricorso del contribuente, aveva disposto la compensazione delle spese di lite. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in riforma, condannava l’Agente della riscossione alla rifusione delle spese di entrambi i gradi, liquidandole rispettivamente in € 900,00 e € 550,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Il contribuente ricorre per cassazione con due motivi, denunciando la violazione delle norme sulla liquidazione dei compensi difensivi. L’Agente della riscossione è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

I due motivi, esaminati congiuntamente perché connessi, sono dichiarati fondati. Il ricorrente contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 75 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 4 d.m. n. 55/2014 con le tabelle allegate, per avere i giudici di appello omesso la liquidazione di alcune fasi.

Il Collegio richiama la motivazione della sentenza impugnata, che aveva liquidato i compensi considerando la semplicità delle questioni, lo scarso valore della causa e l’assenza di documentazione di spese, indicando le singole fasi e i relativi importi.

Su questo punto la Corte ribadisce che, in presenza di nota spese specifica, il giudice non può procedere a una globale determinazione dei compensi in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci operate. Tale onere si traduce nell’esporre le ragioni di fatto e di diritto in modo conciso, senza il dovere di rispondere esplicitamente a ogni singola indicazione, come affermato da Cass. Sez. II n. 22762 del 2023.

Sotto altro profilo, la sentenza è erronea là dove la CTR ha omesso, senza alcuna ragione, di liquidare le spese richieste per ciascuna delle singole fasi dei vari gradi. In particolare, per il primo grado è stata esclusa immotivatamente la fase introduttiva, propria di ogni giudizio instaurato; per il secondo grado è stata parimenti omessa la liquidazione della fase introduttiva e di quella decisionale. Quest’ultima ricomprende un’ampia serie di attività, tra cui la precisazione delle conclusioni e l’esame del provvedimento conclusivo, secondo Cass. Sez. VI n. 5289 del 2023.

La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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