Redditometro: prova contraria e simulazione dell’acquisto (Cass. civ. Sez. V n. 859 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito, la determinazione operata con il metodo del redditometro ai sensi dell’art. 38, quarti e quinti comma, d.P.R. n. 600/1973 introduce una presunzione legale relativa, che dispensa l’Amministrazione da ogni ulteriore prova sull’esistenza dei fattori-indice di capacità contributiva. Grava sul contribuente l’onere della prova contraria, che la legge non tipizza e che può essere assolta con ogni mezzo idoneo, comprese la dimostrazione della natura non reddituale delle somme impiegate e la deduzione della simulazione dell’atto di acquisto posto a fondamento dell’incremento patrimoniale. La mera allegazione di una donazione dissimulata, priva di riscontro documentale idoneo, non integra la prova richiesta.

Il Fatto

Con tre avvisi di accertamento l’Amministrazione finanziaria ha rettificato il reddito del contribuente per gli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008, applicando il metodo sintetico dell’art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. n. 600/1973. L’Ufficio ha valorizzato l’acquisto di fondi con fabbricato e di un comprensorio di terreni, avvenuto con atti pubblici del 2007 e del 2008, unitamente alla disponibilità di autovetture, elementi ritenuti incompatibili con i redditi dichiarati.

Il contribuente ha impugnato gli avvisi; la C.t.p. di Potenza, previa riunione, ha confermato la rideterminazione offerta in mediazione. La C.t.r. della Basilicata ha rigettato l’appello. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi; l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 26 d.P.R. n. 131/1986 e 53 Cost., sostenendo che l’atto di compravendita dei terreni dal padre celasse una donazione dissimulata, desumibile dalla mancanza del passaggio di denaro. La Corte lo dichiara inammissibile: la censura sollecita una rivalutazione delle risultanze di fatto, chiedendo di trasformare il giudizio di legittimità in un riesame di merito.

Il Collegio richiama la disciplina dell’accertamento sintetico con metodo del redditometro. La presunzione legale relativa impone al contribuente, una volta accertata l’effettività degli indici di capacità contributiva, di provare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Il giudice tributario non può privare gli indici del valore presuntivo attribuito dal legislatore.

La Corte ammette che la prova contraria non è tipizzata e può essere offerta con qualsiasi mezzo. Essa può consistere anche nella dimostrazione che l’acquisto era simulato, in quanto i beni non sono realmente entrati nella disponibilità del contribuente. Tuttavia, nella specie, la prova della simulazione non è stata nemmeno menzionata con idonea documentazione, controdichiarazione o atto di data certa.

Il secondo motivo, fondato sull’art. 43, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973, è dichiarato infondato. Il termine di accertamento è quello del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata; la C.t.r. ha correttamente rigettato l’eccezione di decadenza sul presupposto oggettivo della mancata presentazione della dichiarazione. Il terzo motivo resta assorbito, risultando inammissibile e infondato. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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