Nullità della sentenza per motivazione apparente nel giudizio tributario (Cass. civ. Sez. 5 n. 9782 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla, per motivazione apparente, la sentenza del giudice tributario di merito che, pur citando ampiamente i principi di legittimità in materia di operazioni intracomunitarie, ometta di esplicitare l’iter logico e gli elementi probatori posti a fondamento della decisione, limitandosi ad aderire acriticamente alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e a dichiarare le doglianze erariali “non meritevoli di accoglimento”. La motivazione, per sottrarsi al vizio di nullità, deve consentire il controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, attingendo la soglia del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost.
Il Fatto
A seguito di una verifica condotta dall’ufficio delle Dogane presso la società, veniva riscontrata una documentazione ritenuta insufficiente a provare l’effettività delle cessioni intracomunitarie realizzate tra il 2006 e il 2009. L’Agenzia delle entrate notificava quattro avvisi di accertamento per la ripresa dell’Iva non assolta, oltre all’atto di contestazione delle sanzioni. La Commissione tributaria provinciale, previa riunione degli atti, accoglieva parzialmente le ragioni della società sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio che aveva ridotto la pretesa fiscale a una somma inferiore rispetto alla contestazione originaria.
L’appello dell’ufficio veniva respinto dalla Commissione tributaria regionale del Molise, che richiamava i principi giurisprudenziali in tema di onere probatorio del cedente e, facendo proprio l’esito della consulenza, riteneva raggiunta la prova dell’effettività delle cessioni. Avverso tale decisione, l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la nullità della sentenza per motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha accolto il primo motivo di ricorso, ravvisando il vizio di motivazione apparente nella sentenza impugnata. Richiamata la giurisprudenza consolidata in materia, ha precisato che la motivazione è apparente quando il giudice ometta di indicare gli elementi su cui ha fondato il proprio convincimento o, pur indicandoli, non svolga una disamina chiara e sufficiente sul piano logico e giuridico.
Nel caso di specie, la Commissione regionale aveva dedicato ampia parte della motivazione alla trascrizione di principi astratti, salvo poi limitarsi a poche righe per affermare che la prova della cessione era stata fornita “come ricostruito dalla analitica CTU”, senza alcuna valutazione critica delle contestazioni erariali. La Corte ha evidenziato la completa assenza di un ragionamento che desse conto dell’iter logico seguito per ritenere raggiunta la prova dell’effettivo trasferimento della merce nel territorio di un altro Stato membro, requisito indispensabile ai fini della non imponibilità delle operazioni.
Particolarmente significativa è risultata l’incomprensibilità dell’affermazione secondo cui documenti qualificati dalla stessa società come note di credito dovessero essere considerati fatture. Inoltre, la Corte ha stigmatizzato l’eventuale ritenuta sufficienza della mera allegazione delle fatture, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità e unionale che richiede la prova del trasporto e, in mancanza, l’emersione della buona fede del cedente.
L’accoglimento del primo motivo ha assorbito le restanti censure concernenti l’eventuale esorbitanza della consulenza d’ufficio e la violazione dell’art. 41 del d.l. n. 331/1993. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per il riesame dell’appello e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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