Dipendenti Alitalia e passaggio a ITA: questione inammissibile (Corte cost. n. 99/2025)
La decisione. Con la sentenza n. 99 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate sull’art. 6 del decreto-legge n. 131 del 2023, convertito nella legge n. 169 del 2023. La Corte non ha detto se quella norma sia conforme alla Costituzione: ha stabilito che essa non serve a decidere la causa da cui il dubbio era nato.
Il caso. Alcuni dipendenti di Alitalia, societa’ in amministrazione straordinaria, si sono rivolti al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro. Hanno chiesto di qualificare la cessione del lotto aviation a ITA come trasferimento di ramo d’azienda e di far accertare che il loro rapporto di lavoro e’ proseguito senza interruzioni con la societa’ acquirente. Il riferimento e’ l’art. 2112 del codice civile, che in caso di trasferimento d’azienda fa continuare i rapporti di lavoro con chi subentra.
La norma in discussione. L’art. 6 del d.l. n. 131 del 2023 si presenta come interpretazione autentica dell’art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270 del 1999 sull’amministrazione straordinaria. Dice che sono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente, e quindi non sono trasferimenti d’azienda agli effetti dell’art. 2112, le cessioni compiute in esecuzione dei programmi previsti dall’art. 27, comma 2, lettere a) e b-bis), quando avvengono sulla base di decisioni della Commissione europea che escludono la continuita’ economica tra chi cede e chi acquista.
Il dubbio del giudice. Per il Tribunale di Roma quella disposizione sarebbe in realta’ innovativa e non interpretativa: e’ arrivata molti anni dopo il testo che dichiara di spiegare e mirerebbe a condizionare l’esito dei giudizi in corso, senza ragioni imperative di interesse generale. Di qui il richiamo agli artt. 3, 24, primo comma, 102, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il giudice riteneva la norma decisiva perche’, a suo avviso, la procedura di Alitalia aveva natura solo formalmente liquidatoria: quindi le deroghe all’art. 2112 non si sarebbero applicate e, senza la norma del 2023, i rapporti sarebbero proseguiti con la cessionaria.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha seguito un percorso diverso. Ha ricostruito la disciplina del trasferimento delle imprese in crisi e ha ricordato la distinzione di fondo tra procedure dirette a salvaguardare l’operativita’ dell’impresa e procedure dirette a liquidarne i beni per soddisfare i creditori. Per stabilire in quale gruppo rientri una procedura occorre guardare al contenuto dei programmi predisposti dai commissari straordinari, secondo criteri predeterminati e oggettivi.
Nel caso esaminato, dopo aver accertato l’impossibilita’ di un ritorno in bonis dell’impresa, i commissari hanno adottato nel 2021 un programma finalizzato alla dismissione e alla liquidazione dei beni, articolato in tre cessioni: perimetro aviation, ramo handling e ramo manutenzione. Il programma sul perimetro aviation, quello discusso nel giudizio, e’ stato elaborato come programma di cessione di complessi di beni e contratti per societa’ che erogano servizi pubblici essenziali. Anche le leggi speciali intervenute in quegli anni confermano quella finalita’. La prosecuzione temporanea dell’attivita’, osserva la Corte, non contraddice il carattere liquidatorio: serviva a conservare il valore produttivo dell’impresa in vista della vendita a terzi.
Da qui la conclusione. Il caso ricade gia’ nell’art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270 del 1999, disposizione che lo stesso giudice non ha censurato. La norma del 2023 ha soltanto affiancato un’ipotesi ulteriore e non incide sulla decisione da prendere nel giudizio di lavoro. La premessa interpretativa dell’ordinanza e’ quindi errata e questo fa venire meno la rilevanza della questione.
Cosa cambia in pratica. La questione di fondo resta aperta davanti al giudice ordinario, che dovra’ decidere la causa. La Corte non ha stabilito se la norma del 2023 sia legittima, ne’ se ai lavoratori spetti la prosecuzione del rapporto: ha indicato quale disciplina il giudice deve applicare, cioe’ quella speciale dell’amministrazione straordinaria introdotta nel 2008. Una nuova questione sulla stessa norma resta possibile, ma dovra’ essere motivata in modo diverso sulla rilevanza.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/99