Reggenza uffici prefettizi estranea all ordinamento illegittimo decreto prefetto (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 206 del 09.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’istituto della reggenza è estraneo all’ordinamento della carriera prefettizia, riformato dal d.lgs. 19 maggio 2000, n. 139, che contempla espressamente, quale unico meccanismo di copertura interinale degli uffici, la sostituzione del titolare in caso di assenza o impedimento di cui all’art. 10, comma 1. La libertà dell’Amministrazione di determinare i propri assetti organizzativi trova un limite necessario nel rispetto dei parametri di legittimità individuati dal diritto oggettivo, non potendo una situazione di carenza di organico consentire, in via ordinaria, una violazione di legge. Il decreto prefettizio che disponga la copertura di un posto di funzione mediante reggenza è illegittimo quando la motivazione non espliciti le ragioni di fatto e di diritto della scelta, non essendo ammessa l’integrazione postuma in sede di controdeduzioni. Integra, inoltre, eccesso di potere per violazione di circolare il ricorso sistematico e reiterato all’istituto, protratto oltre il limite temporale massimo e senza preventivo interpello, nonché il nulla osta ministeriale, privo di efficacia sanante.

Il Fatto

Il Prefetto di Varese, con decreto dell’8 luglio 2024, ha conferito a un Viceprefetto aggiunto, a titolo di reggenza, l’incarico di dirigente dell’Area IV “Tutela dei Diritti civili, Cittadinanza e Immigrazione”, per la durata di un anno dal 1° agosto 2024. L’atto è stato presentato al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo per la Lombardia.

Il Magistrato istruttore ha formulato rilievi dubitando della legittimità del ricorso all’istituto, applicato quale strumento strutturale; la Prefettura ha risposto con controdeduzioni e, dopo il deferimento al Collegio, con un’ulteriore memoria. La Sezione ha quindi esaminato l’atto in adunanza pubblica.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’inquadramento dell’istituto. Nel sistema dell’organizzazione amministrativa la reggenza indica la preposizione di un organo a un ufficio in caso di stabile mancanza del titolare, nelle more della designazione del nuovo preposto. Nell’ordinamento della carriera prefettizia, riformato dal d.lgs. n. 139/2000, essa non è disciplinata: la sola figura contemplata è la sostituzione del titolare in caso di assenza o impedimento, assicurata da altro funzionario della carriera prefettizia ai sensi dell’art. 10, comma 1.

Il Collegio richiama il costante orientamento restrittivo della giurisprudenza contabile, fondato sul carattere di eccezionalità e limitatezza temporale dell’istituto, ontologicamente estraneo alla fisiologia dell’organizzazione e inidoneo a sopperire a una carenza organica conosciuta e prevedibile. La specialità dell’ordinamento prefettizio, che si accede solo mediante pubblico concorso, ha determinato una costante discrasia tra dotazione organica e consistenza effettiva dei dirigenti.

Sul piano della motivazione, il decreto non riesce a illustrare adeguatamente le ragioni della scelta di proseguire, per il dodicesimo anno consecutivo, nella copertura del posto mediante reggenza. Le lacune argomentative, ammesse dalla stessa Amministrazione, ne determinano l’illegittimità per violazione di legge. Gli elementi rappresentati solo in sede di controdeduzioni o nella memoria successiva al deferimento non valgono a costituire un’integrazione postuma della motivazione.

Quanto all’eccesso di potere, il posto risulta stabilmente coperto con reggenza dal 2012, a dispetto dei caratteri di temporaneità ed eccezionalità. La circolare ministeriale prot. n. 19046/2021 individua in un anno, prorogabile di un ulteriore anno, il limite massimo di durata, da riferirsi al tempo di complessiva copertura dell’ufficio e non alla singola preposizione. Il mancato esperimento della procedura di interpello, presupposto del legittimo utilizzo della reggenza, e la mancata motivazione delle ragioni che hanno indotto a disattendere l’autovincolo imposto dall’Amministrazione centrale integrano ulteriori profili di illegittimità.

Il nulla osta ministeriale, standardizzato e privo di riferimenti al contesto del singolo ufficio, non assume efficacia sanante, traducendosi nella condivisione di un’anomalia organizzativa. La Sezione osserva, infine, che la libertà organizzativa trova un limite nei parametri di legittimità del diritto oggettivo, al quale è estranea la reggenza, mentre gli istituti alternativi dotati di copertura di rango primario — quali la sostituzione e la delega — offrono soluzioni legittime. Ne deriva la ricusazione del visto e della registrazione del decreto prefettizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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